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Utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione

D.G.R. n. 2062 del 3 agosto 2010

Settore: tecnico
Data pubblicazione03/09/2010Data pubblicazione238


Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli, limitatamente alla campagna vendemmiale 2010-2011.

Con apposito decreto (fai click >>QUI<< per scaricarlo) è stato aggiornato l’utilizzo alternativo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve  delle vinacce e delle fecce.
Secondo la norma attuale possono avvalersi di questa disposizione tutti i produttori che trasformano esclusivamente la propria produzione di uve provenienti nella misura minima di 2/3 dall’attività di coltivazione dei vigneti di cui abbia il titolo di conduzione, e che ottenga dai suddetti processi di trasformazione una quantità di vino non superiore a 2.000 Hl.
A breve però recependo le modifiche del Decreto Ministeriale 27/11/2008, dovrebbero essere approvate con una nuova DGR fondamentali modifiche che eliminano dei vincoli preesistenti; in particolare la definizione di produttore estesa non solo a chi trasforma uve dei propri vigneti e nella misura minima dei 2/3 e l’eliminazione del valore massimo di produzione dei 200Hl. Inoltre sarebbe esteso l’uso agronomico diretto con la distribuzione di fecce e vinacce, sempre nel limite dei 3000 Kg./Ha e per l’uso agronomico, a tutti i terreni aziendali condotti come da fascicolo aziendale.

In attesa della nuova delibera, si riepilogano di seguito alcuni contenuti importanti della DGR.
L’utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso esclusivamente sui terreni a vigneto, nel limite massimo di 30 q.li/ha.
Non è ammesso lo spandimento dei sottoprodotti sui terreni interessati dall’applicazione di fanghi e effluenti di allevamento e comunque
- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
- sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi d’acqua;
- tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola
Di norma, con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate all’appassimento per la produzione dei vini, gli interventi di spandimento sui terreni a vigneto delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I produttori che effettuano l’uso agronomico delle fecce e delle vinacce, o che provvedono all’invio di queste ultime agli impianti di trattamento, sono tenuti a presentare Comunicazione alla Provincia e all’Ufficio periferico dell’Ispettorato per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF, almeno 4 giorni prima dello svolgimento delle operazioni di smaltimento/conferimento e devono conservare ogni Comunicazione negli appositi “Registri ufficiali di cantina”. Sul registro di carico/scarico é annotato lo scarico della feccia o della vinaccia, il giorno stesso in cui è effettuata l’operazione stessa; nella colonna “descrizione” è riportato, tra l’altro, il riferimento alla comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.
Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito dall’ICQRF. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell’organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i produttori che ottengono annualmente
un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.

Confagricoltura Treviso rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per la predisposizione dei modelli, che si ricorda devono essere integrati con il codice ICQRF.

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