A partire dal 3 luglio e fino al 31 agosto 2025 sarà in vigore sull’intero territorio Regionale l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che vieta lo svolgimento di attività lavorative anche nel settore agricolo e florovivaistico in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, qualora lo stress termico risulti rilevante per la salute dei lavoratori, nonostante le misure di prevenzione adottate.
Quando si applica il divieto?
Il provvedimento è valido solo nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio termico di Worklimate (disponibile al link: https://www.worklimate.it – mappa sole e attività fisica intensa ore 12:00) indica un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole in attività fisica intensa.
Chi è interessato?
Nel nostro settore, tutte le aziende agricole e florovivaistiche che impiegano lavoratori in attività all’aperto e in condizioni di carico fisico elevato nelle fasce orarie indicate.
Sanzioni
La mancata osservanza dell’ordinanza comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Qualora il fatto costituisca un reato più grave, si applicano le sanzioni previste per tale reato.
Cosa fare?
- Rispettare le linee di indirizzo protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare (http://www.confagricolturatreviso.it/conftv/colpo-di-calore-un-rischio-importante-per-chi-lavora-in-agricoltura/);
- Consultare quotidianamente la mappa di rischio Worklimate;
- Riorganizzare le attività lavorative per evitare esposizioni nelle ore a rischio;
- Adottare tutte le misure di prevenzione disponibili, inclusa l’idratazione, la formazione e l’adeguamento dei ritmi di lavoro.
Per maggiori informazioni e supporto nell’attuazione delle misure di prevenzione, è possibile contattare i Servizi di Prevenzione ULSS competenti o i consulenti della sicurezza