DPCM fissa al 12 gennaio 2026 il prossimo click day per gli stagionali agricoli

Sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2025, è stato pubblicato il decreto-legge n. 146/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

Esso interviene nuovamente sul Testo Unico Immigrazione per rendere strutturali alcune norme adottate negli anni precedenti in via sperimentale (controlli preventivi in fase di precompilazione domanda, modalità di presentazione delle istanze, etc.), introducendo altresì alcune novità con particolare riferimento al termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato e stagionale e sulla conversione dei permessi di soggiorno.

Si indicano qui di seguito le principali novità introdotte dal citato decreto-legge:

  • controlli preventivi in fase di precompilazione online delle istanze: viene reso strutturale il sistema di controlli preventivi in fase di precompilazione delle istanze di nulla osta al lavoro, introdotto lo scorso anno.
  • numero massimo di istanze di nulla osta al lavoro presentate da privati: anche in questo caso viene resto strutturale quanto previsto lo scorso anno. I singoli datori di lavoro (utenti privati) che non si affidano ad intermediari abilitati possono presentate al massimo 3 istanze di nulla osta al lavoro. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria o i soggetti intermediari autorizzati ad operare ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, etc.). In tali ipotesi potrà essere presentato un numero di domande proporzionali al volume d’affari o ai ricavi o ai compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell’impresa;
  • termine per rilascio nulla osta: novità in materia di termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato (anche stagionale) da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. In particolare, viene previsto che tale termine decorra “dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso” anziché – come in precedenza – dalla data di presentazione della domanda.
  • possibilità di lavorare in attesa della conversione del permesso di soggiorno: si conferma il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e a svolgere temporaneamente attività lavorativa (già disciplinato per i casi di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno), anche nelle more della definizione della conversione del permesso di soggiorno.

Il Governo ha adottato un nuovo DPCM di programmazione dei flussi di ingresso per il triennio 2026-2028 che prevede quanto segue.

  • le quote autorizzate per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico sono le seguenti: 88.000 unità per l’anno 2026, 89.000 per l’anno 2027 e 90.000 per l’anno 2028;
  • nell’ambito delle predette quote stagionali, alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro stagionale (tra cui Confagricoltura), sono riservate 47.000 unità per ciascun anno del triennio 2026-2028;
  • i click day sono fissati, per le istanze di lavoro stagionale per il settore agricolo, alle ore 9:00 del 12 gennaio di ciascuno dei tre anni fino a concorrenza delle rispettive quote (o comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento);

Si attende pubblicazione della circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Lavoro e dell’Agricoltura, per le necessarie indicazioni circa le tempistiche e modalità di precaricamento delle domande in portale Ali. Sarà nostra cura tenervi aggiornati. i paesi di provenienza dei lavoratori da far entrare in Italia per motivi di lavoro sono i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.