Il prossimo e ultimo scaglione di soggetti obbligati all’iscrizione al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) riguarderà le aziende con meno di 10 dipendenti e scatterà dal prossimo 15 dicembre e si chiuderà il 13 febbraio 2026.  Tutte le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi, anche se in minime quantità e anche se non hanno dipendenti, dovranno iscriversi al nuovo Registro.

Ricordiamo ancora una volta che nella gestione del Rentri sono previste importanti semplificazioni nel caso delle aziende che si affidano a un circuito organizzato di raccolta.  Vediamo gli obblighi nei due casi: 1) gestione autonoma dei rifiuti; 2) gestione tramite circuito organizzato.

Gestione autonoma (senza semplificazioni)

Se l’impresa agricola decide di operare in completa autonomia deve adempiere a tutti gli obblighi previsti per i produttori di rifiuti pericolosi, in particolare:

  • iscrizione al RENTRi: l’azienda deve registrarsi al sistema nazionale, effettuare il pagamento del contributo annuale e gestire il proprio profilo operativo;
  • utilizzo dei nuovi modelli di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e di Registro carico e scarico: FIR e registri devono essere compilati seguendo i modelli aggiornati e digitalizzati introdotti dalla normativa;
  • trasmissione digitale dei dati: sia i dati dei FIR sia quelli dei registri di carico e scarico devono essere inviati al sistema RENTRi attraverso la piattaforma telematica, rispettando le scadenze e le modalità di trasmissione stabilite.

In questo scenario l’impresa agricola gestisce direttamente ogni fase: dalla generazione dei documenti alla conservazione e all’invio telematico dei dati.

Gestione tramite circuito organizzato di raccolta

Fermo restando l’obbligo di iscrizione al RENTRi, se l’azienda produce rifiuti pericolosi, scegliendo di avvalersi delle semplificazioni previste dalla normativa e affidando la gestione dei propri rifiuti pericolosi a un circuito organizzato di raccolta, gli adempimenti si riducono sensibilmente:

  • documentazione semplificata. È sufficiente conservare: i FIR cronologici (scaricati in formato digitale), oppure i documenti di trasporto rilasciati dal circuito per adempiere anche all’obbligo del Registro di carico e scarico e al conseguente Mud;
  • nessuna trasmissione digitale dei dati. I dati contenuti nei FIR o nei documenti di trasporto non devono essere caricati sul RENTRi.

In sintesi: il circuito organizzato garantisce la tracciabilità; l’azienda conserva solo la documentazione, senza ulteriori invii telematici. Si ricorda infine che le imprese agricole possono delegare Confagricoltura per l’iscrizione e la gestione degli adempimenti previsti dal Rentri.