Nella Legge di Bilancio è stata approvata una disposizione – fortemente sostenuta da Confagricoltura – che risolve un’incongruenza normativa legata al nuovo RENTRI, il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.
La norma chiarisce l’obbligo di iscrizione al RENTRI e di pagamento del contributo annuale, evitando che tale obbligo ricada anche su soggetti che il D.Lgs. 152/2006 esclude espressamente dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

CHI È ORA ESCLUSO DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI?

In particolare, il comma approvato esclude i soggetti richiamati dall’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 e, per il settore agricolo:

  • Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con volume d’affari annuo inferiore a 8.000 euro
  • Imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi che aderiscono al circuito organizzato di raccolta o scelgono di adempiere agli obblighi tramite le modalità alternative previste dalla normativa
  • Imprenditori agricoli produttori di rifiuti non pericolosi (già esclusi in precedenza)

QUALI SONO LE MODALITÀ ALTERNATIVE RICONOSCIUTE?

  • Conservazione progressiva, per 3 anni, del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) o dei documenti sostitutivi (art. 193 D.Lgs. 152/2006)
  • Conservazione, per 3 anni, del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che effettua la raccolta nell’ambito di un circuito organizzato (art. 183 D.Lgs. 152/2006)

CHI RESTA OBBLIGATO AL RENTRI?

Restano soggetti all’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro e che non scelgono di utilizzare le modalità semplificate.

VERIFICA DEL CIRCUITO ORGANIZZATO

Si raccomanda alle aziende interessate di contattare preventivamente le ditte che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di verificare che operino nell’ambito di un circuito organizzato, come previsto dalla normativa.
Tale verifica è fondamentale per poter legittimamente avvalersi delle modalità semplificate e, di conseguenza, rientrare tra i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.

CANCELLAZIONE ISCRIZIONE

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, accedendo alla propria area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. 

In assenza di cancellazione, verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria. La procedura prevede la cancellazione di ogni unità locale iscritta nel Registro con relativo pagamento dei diritti di segreteria. Tale cancellazione evita il versamento dei prossimi contributi altrimenti previsti dal portale.