Con la Legge n. 198/2025, di conversione del D.L. n. 159/2025, è stata introdotta una importante deroga in materia di formazione obbligatoria dei lavoratori per il settore turistico-ricettivo e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, inclusi gli agriturismi.
In questi settori, considerati a basso rischio, è ora possibile completare la formazione obbligatoria entro 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro).
Durante questo periodo il lavoratore può quindi essere avviato all’attività, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di garantire condizioni minime di sicurezza.
La deroga è pensata per tenere conto delle peculiarità organizzative del turismo, caratterizzato da stagionalità, picchi occupazionali concentrati in brevi periodi e necessità di inserire rapidamente il personale per rispondere alla domanda.
Attenzione: la deroga non è automatica
È importante sottolineare che la possibilità di differire la formazione non si applica in modo indiscriminato.
Il rischio concreto legato alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore resta un elemento centrale: qualora l’attività presenti profili di pericolosità non trascurabili, il datore di lavoro dovrà comunque adottare tutte le cautele necessarie, anche anticipando la formazione.
Una valutazione superficiale dei rischi può infatti esporre l’azienda a responsabilità in materia di salute e sicurezza. Vi invitiamo pertanto a rivolgervi al vostro referente per la sicurezza dei lavoratori aziendale.
- La regola generale per tutti gli altri settori
Ricordiamo che al di fuori dei settori turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande, continua ad applicarsi la disciplina generale introdotta dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Secondo tale Accordo, la formazione obbligatoria dei lavoratori deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Viene quindi definitivamente superata la precedente possibilità – prevista dall’Accordo del 21 dicembre 2011 – di effettuare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
La formazione non è più considerata un adempimento successivo, ma una vera e propria condizione abilitante allo svolgimento della prestazione lavorativa: il lavoratore, una volta assunto, non può iniziare a lavorare se non è stato formato.
- Contenuti e durata della formazione
Resta fermo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, anche in relazione alle competenze linguistiche. Nei settori a basso rischio sono previste 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica, calibrate sui rischi effettivamente presenti in azienda.
