Cosa Cambia per Produttori e Trasformatori
Il panorama legislativo a tutela del "Made in Italy" agricolo e alimentare sta per subire una svolta storica. Il 30 maggio 2026 entrerà infatti in vigore la Legge n. 75/2026, pubblicata lo scorso 15 maggio, che introduce un sistema sanzionatorio organico e severo per proteggere il patrimonio agroalimentare nazionale.
Un cambio di paradigma: la tutela anticipata
Per chi opera nella produzione primaria e nella prima trasformazione, la novità più rilevante è l’estensione della rilevanza penale a condotte "prodromiche". Non è più necessario che il prodotto arrivi sullo scaffale perché si configuri un reato: la riforma colpisce già le fasi di produzione, trasporto, distribuzione e deposito. Questo significa che il rigore nella gestione delle informazioni deve iniziare fin dal campo e dallo stabilimento di trasformazione.
I due pilastri della riforma per gli operatori
La legge introduce due nuove fattispecie di reato che interessano direttamente chi esercita attività agricola o industriale:
Frode Alimentare (Art. 517-sexies c.p.): Sostituisce la vecchia "vendita di sostanze non genuine". Punisce chi pone in circolazione alimenti che risultino sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto dichiarato. Per i produttori e i trasformatori, questo implica un obbligo assoluto di corrispondenza tra quanto indicato nei documenti di trasporto o sulle schede tecniche e la reale natura del prodotto.
Commercio di Alimenti con Segni Mendaci (Art. 517-septies c.p.): Sanziona l’uso di segni distintivi, indicazioni o rappresentazioni (anche figurative) idonee a indurre in errore il compratore su origine o ingredienti. Particolare attenzione deve essere posta nel packaging e nelle etichette della prima trasformazione, dove elementi grafici ingannevoli possono ora portare a pene fino a 18 mesi di reclusione.
Focus su DOP, IGP e Denominazioni Protette
Per chi lavora con prodotti a indicazione geografica, la riforma inasprisce pesantemente le sanzioni per la contraffazione (Art. 517-quater c.p.). Le multe arrivano fino a 50.000 euro e la reclusione fino a quattro anni. Anche in questo caso, la punibilità è estesa a chi semplicemente spedisce o trasporta prodotti non conformi alle denominazioni protette.
Gli obblighi per le imprese
Per i produttori e i trasformatori, la conformità non è più solo una questione amministrativa, ma una difesa penale necessaria. Gli obblighi cardine includono:
Dolo Specifico e Trasparenza: Le condotte sono punite se finalizzate a un profitto tramite l’inganno; è dunque vitale dimostrare la massima trasparenza nei processi produttivi.
Controllo della Filiera: Chi trasforma materie prime deve assicurarsi che l’origine dichiarata dai fornitori sia verificabile, per evitare di incorrere nella "frode alimentare" durante la messa in circolazione dei prodotti trasformati.
Questa riforma richiede un aggiornamento immediato delle procedure di controllo qualità e della messaggistica aziendale, per garantire che ogni segno o dichiarazione corrisponda fedelmente alla realtà del prodotto alimentare.
