Le Istruzioni dell’INPS

A seguito delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 107/2026 (c.d. Decreto infrastrutture), in materia di CISOA per eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore) l’Inps, con Messaggio numero 2418 del 20-07-2026 ha fornito istruzioni operative per l’attuazione della misura.

L’art. 6, al comma 2, del provvedimento citato riconosce uno speciale trattamento CISOA per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa causate da eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore) effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

L’integrazione al reddito – come detto – ricalca lo schema degli anni precedenti:

la CISOA è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito ordinario delle 181 giornate lavorative previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972;

le giornate riconosciute non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno;

l’integrazione salariale spetta anche nel caso in cui la prestazione lavorativa sia ridotta alla metà dell’orario giornaliero;

le integrazioni sono equiparate al lavoro ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola;

in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della speciale normativa in oggetto, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

Con riguardo alle modalità operative, il messaggio precisa che se l'attività lavorativa è ridotta per metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito, nella domanda di prestazione deve essere utilizzata l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (Codice 17).

Se la sospensione dell’attività è relativa all’intera giornata, invece, nella domanda dovrà essere indicata la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026” (Codice 18).

È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli OTI che agli OTD se la sospensione o la riduzione riguarda tutti i lavoratori.

Qualora invece i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali.

Le domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, a decorrere dal 24 luglio 2026. Il messaggio INPS precisa, a tal proposito, che le istanze riferite ad eventi verificatisi tra il 1° e il 23 luglio 2026, potranno essere inviate entro il 22 agosto 2026.

Il trattamento è concesso con provvedimento del Direttore dalla Struttura dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto, in deroga alle regole ordinarie, sul conto corrente del lavoratore (l’IBAN va indicato nella domanda).

Il messaggio in oggetto, inoltre, individua specifiche modalità di esposizione nel flusso Uniemens/PosAgri per la “CISOA eventi atmosferici a riduzione”, al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata per metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito (cfr. paragrafo 2.3).

Vale la pena di sottolineare che, come già avvenuto per il 2025, nel semestre interessato (1° luglio-31 dicembre 2026) possono essere presentate domande di integrazione CISOA per eventi meteorologici avversi (comprese le alte temperature), esclusivamente mediante le causali 17 (riduzione) e 18 (sospensione), sia per gli operai a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato (sono invece esclusi dal campo di applicazione di questa speciale normativa gli impiegati e i quadri, ai quali si applica la normativa ordinaria).

Si sottolinea, inoltre, che il messaggio INPS precisa che i datori di lavoro non sono tenuti a effettuare ulteriori adempimenti, oltre alla presentazione del modello di domanda “SR33” che contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA.

Per eventuali chiarimenti e per la presentazione della domanda le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici delle associazioni provinciali dei Confagricoltura.