RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN AGRICOLTURA

I CHIARIMENTI INPS SULLE "NORME SUL COLLOCAMENTO"

Con il Messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026, l’INPS ha definito con precisione la nozione di “norme sul collocamento”, un requisito fondamentale per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni contributive destinate al settore agricolo in zone montane o svantaggiate.

Le riduzioni contributive previste dalla Legge n. 67/1988 si applicano alle aziende agricole operanti in territori specifici e consistono in:

una riduzione del 68% nelle zone svantaggiate;

una riduzione del 75% nelle zone montane particolarmente svantaggiate.

Un aspetto cruciale è che queste agevolazioni non sono subordinate alla verifica del DURC o al rispetto degli accordi collettivi, trattandosi di regimi di “sottocontribuzione” legati alle caratteristiche del territorio. L'unico vincolo ostativo è, appunto, la violazione delle norme sul collocamento.

L'INPS specifica che rientrano in questa categoria esclusivamente le disposizioni che disciplinano la fase di accesso al rapporto di lavoro.

In particolare, i datori di lavoro devono rispettare:

Comunicazioni Obbligatorie: l'instaurazione, trasformazione o proroga del rapporto deve essere comunicata telematicamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Collocamento Mirato: per le aziende con almeno 15 dipendenti, è obbligatorio rispettare le quote di riserva per le persone con disabilità e trasmettere il prospetto informativo annuale.

Legalità dell'intermediazione: sono vietate la somministrazione fraudolenta, l'appalto illecito e l'interposizione fittizia di manodopera. Lo sgravio è negato anche in caso di sfruttamento del lavoro (caporalato).

Lavoratori Extra UE: è necessario rispettare le procedure di ingresso e soggiorno; l'impiego di stranieri senza permesso di soggiorno valido costituisce una violazione delle norme sul collocamento.

Al contrario, non rientrano nelle norme sul collocamento tutte le inadempienze relative alla fase successiva all'instaurazione del rapporto, pur restando soggette a specifiche sanzioni. Tra queste figurano:

Irregolarità nella tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) o nella gestione documentale interna;

Violazioni sull'orario di lavoro o sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Mancato rispetto dei minimali contributivi o corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi.

In caso di accertata violazione delle norme sul collocamento, l'agevolazione viene revocata limitatamente ai singoli lavoratori coinvolti e per i soli periodi di competenza interessati.

Questo comporta l'applicazione dell'aliquota contributiva piena e il recupero delle somme indebitamente fruite, oltre alla maggiorazione delle sanzioni civili.