RENTRI: TERMINANO LE PROROGHE E CAMBIANO LE REGOLE SUI FORMULARI
Dal 15 settembre, per chi è tenuto alla compilazione del RENTRI, diventano operative le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi.
Dal 16 settembre termina inoltre la possibilità di alternare formulario cartaceo e digitale per le imprese soggette all’XFir: nei casi previsti dalla normativa il formulario dovrà essere gestito esclusivamente in formato elettronico.
La scelta del formato
La modalità adottata dal produttore o detentore determina quella che dovranno seguire anche trasportatore e destinatario. È quindi importante definire il formato del formulario prima della movimentazione.
L’XFir è obbligatorio, tra gli altri casi, per i produttori di rifiuti pericolosi iscritti al Rentri e per determinati produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti. Per alcune categorie di produttori non pericolosi con organico fino a dieci dipendenti resta invece la possibilità di scegliere tra carta e digitale.
Il Fir cartaceo rimane previsto per i produttori di rifiuti non pericolosi non soggetti al Rentri e per alcune categorie particolari, tra cui agricoltori, operatori del settore benessere e soggetti che operano al di fuori di un ente o di un’impresa. Restano inoltre specifiche disposizioni per Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e attività di pulizia delle reti fognarie.
Adempimenti da verificare
La trasmissione al Rentri riguarda i dati dei formulari digitali relativi ai rifiuti pericolosi e interessa la filiera secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla normativa, con esclusione di intermediari e consorzi.
Per le aziende, la priorità è quindi verificare entro le nuove scadenze obblighi, formato del formulario e procedure interne, coordinandosi con trasportatori e destinatari.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il portale RENTRI al sito istituzionale: https://www.rentri.gov.it/it
