Credito d’imposta “Industria 4.0” per le imprese agricole: a fine anno il decreto attuativo non c’è ancora

Chi ha investito nel 2026 non ha ancora certezze e le risorse disponibili restano irrisorie

Torniamo sull’argomento in quanto siamo ormai a fine anno e il credito d’imposta “Industria 4.0” riservato alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura non è ancora fruibile. Il decreto attuativo previsto dall’art. 1, comma 459, della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge – quindi entro i primi giorni di marzo – non è stato ancora emanato.

Senza questo provvedimento non è possibile fruire della agevolazione.

È bene che le decisioni di investimento non vengano assunte facendo pieno affidamento sul credito del 40%: oltre all’assenza del decreto, la dotazione finanziaria è molto limitata e la concessione del beneficio dipenderà con ogni probabilità dall’ordine di prenotazione e dalla capienza delle risorse.

Chi ha già investito, o intende farlo, deve comunque mettersi nelle condizioni di poter accedere al credito non appena la procedura sarà operativa, curando fin d’ora gli adempimenti documentali necessari:

verificare che i beni rientrino negli Allegati IV e V della L. n. 199/2025;

curare la dicitura in fattura: fatture, documenti di trasporto e altri documenti di acquisto devono riportare il riferimento espresso all’art. 1, commi da 454 a 459, L. n. 199/2025;

conservare la documentazione che dimostra il sostenimento delle spese, che dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti.

Beneficiari sono leimprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella pesca e nell’acquacoltura; la loro esatta individuazione sarà definita dal decreto, nel rispetto delle regole UE sugli aiuti di Stato.

Gli Investimenti agevolabili: sono beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, elencati negli Allegati IV e V della L. n. 199/2025 (in sostanza i beni “Industria 4.0” già noti, aggiornati).

Il Credito potrà essere utilizzatoesclusivamente in compensazione con F24, a partire dall’anno successivo a quello dell’investimento.