L’Agenzia delle Entrate – Ufficio reddito d’impresa – in risposta ad una richiesta di Confagricoltura, ha pienamente condiviso le ragioni già manifestate con nota confederale, circa il trattamento fiscale da riservare ai contributi erogati dalle Regioni agli agriturismi nell’ambito dei PSR, sia per il recupero del patrimonio edilizio rurale che per l’acquisto di beni strumentali.
In particolare, l’Agenzia, qualificando tali erogazioni come contributi in conto impianti, ha evidenziato che dall’esame di alcune delibere regionali emerge chiaramente che i finanziamenti concessi alle aziende agrituristiche denominati “contributi in conto capitale”, sono in realtà finalizzati ad interventi di ristrutturazione del fabbricato rurale o dell’acquisto di macchinari, che possono essere revocati se il beneficiano non li utilizza secondo le condizioni stabilite nel bando e che pertanto, non comportando un generalizzato accrescimento delle risorse aziendali si differenziano dai contributi in conto capitale caratterizzati, invece, dall’assenza di uno specifico collegamento tra l’investimento realizzato e il finanziamento concesso.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ribadisce che trattandosi di contributi in conto impianti, il loro trattamento fiscale deve tenere conto della vita utile del bene per il quale sono stati concessi, per cui la relativa rilevazione contabile potrà essere effettuata con due diverse metodologie:
a) imputando il contributo percepito a riduzione diretta del cespite;
b) con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti del cespite agevolato.
Peraltro, è precisato che le suddette indicazioni trovano applicazione per quei soggetti che determinano il reddito in modo analitico (reddito d’impresa), mentre per gli imprenditori agricoli che adottano il regime di determinazione forfettario del reddito (art. 5 della legge 413/91), i predetti contributi risulteranno irrilevanti, in quanto lo stesso è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti dall’esercizio dell’attività agrituristica.
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