La Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dell’applicazione della tassa sui rifiuti agli agriturismi, ribadendo un principio ormai consolidato: i rifiuti prodotti dall’attività agrituristica non possono essere considerati rifiuti agricoli. Le attività di ospitalità, ristorazione e pernottamento generano infatti rifiuti di tipo urbano, analoghi a quelli prodotti da alberghi e ristoranti.
Questo significa che l’agriturismo non è automaticamente escluso dalla TARI, anche se dal punto di vista fiscale l’attività agrituristica è qualificata come connessa e complementare a quella agricola. Ai fini della tassa sui rifiuti, ciò che conta non è la natura giuridica dell’attività, ma la capacità concreta di produrre rifiuti.
Detto questo, la Cassazione precisa che la classificazione tariffaria utilizzata dai Comuni si basa su una produzione media di rifiuti attribuita a ciascuna categoria di utenze. Proprio perché questa valutazione è generale, il contribuente ha la possibilità di dimostrare che, nel proprio caso specifico, la tariffa applicata non è proporzionata.
In altre parole, se un agriturismo produce quantitativi di rifiuti inferiori rispetto a una struttura alberghiera tradizionale – ad esempio perché opera solo in determinati periodi dell’anno, ha un numero limitato di posti letto o svolge l’attività di ristorazione in modo saltuario – può chiedere l’applicazione di riduzioni o deroghe, ma a una condizione precisa: tali elementi devono essere allegati e provati. Le agevolazioni, infatti, non scattano automaticamente. In conclusione, il messaggio per gli operatori è duplice: da un lato, l’agriturismo resta soggetto alla tassa sui rifiuti; dall’altro, però, ha pieno titolo per contestare una tariffa che non rispecchi l’effettiva produzione di rifiuti con deliberazione di un’apposita sottocategoria da parte del Comune, purché sia in grado di dimostrarlo in modo puntuale.
