Se le aree di rifornimento sono coperte meno obblighi ambientali

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) adottato dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, ha la finalità di tutelare il bene acqua dall’inquinamento, ripristinare e risanare i corpi idrici e garantire un uso sostenibile dell’acqua. Uno degli adempimenti del Piano riguarda la messa in sicurezza dei contenitori-distributori di carburante, anche ad uso privato (es. cisterne di gasolio agricolo). In particolare, all’articolo 39, il Piano di tutela prevede che per le superfici esposte all’azione della pioggia che possono comportare il dilavamento di oli, idrocarburi e/o tensioattivi, vengano trattate le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio. Nella sostanza, secondo le norme regionali, le acque di prima pioggia (primi 5 millimetri di acque meteoriche) delle aree destinate al carico/scarico dei carburanti devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate.
Si precisa che gli interventi di messa a norma di queste aree di distribuzione del carburante dovrebbero concludersi entro il 31/12/2018. In alcune province del Veneto gli ispettori di Arpav stanno già allertando le aziende circa questo obbligo.

Al fine di dare attuazione pratica a questa normativa, Confagricoltura Veneto ha proposto e ottenuto dagli uffici della Regione la semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende agricole qualora vengano adottati alcuni accorgimenti tecnici descritti nei due casi riportati di seguito. Si tratta di un risultato importante, in quanto con semplici adeguamenti da attuare nell’area di rifornimento è possibile evitare la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose, il conseguente trattamento delle acque di prima pioggia e la richiesta dell’autorizzazione allo scarico. Al fine di rendere maggiormente comprensibili gli obblighi in questione, di seguito all’articolo proponiamo alcuni esempi grafici.
Caso 1 – Copertura area rifornimento

Se è presente una tettoia che copre sufficientemente il contenitore mobile omologato e anche l’area di rifornimento, se c’è un bacino di contenimento e se c’è un erogatore dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno, non serve autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art 39 comma 3 lettera e) del PTA, a meno che non ci si colleghi alla fognatura con una linea fissa. Risulta vivamente raccomandata tuttavia la presenza di un contenitore impermeabile, in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio, da porre sotto il mezzo agricolo.

In definitiva, per evitare il dilavamento dell’acqua meteorica, e quindi la sua gestione successiva, è possibile ampliare la tettoia del contenitore-distributore in modo che includa l’area di erogazione del carburante (potrebbero essere sufficienti 10-12 m2). Ampliando la tettoia si eviterebbe il contatto dell’acqua meteorica con la zona di erogazione del carburante, eliminando quindi di fatto il problema del dilavamento.

Caso 2 – Pavimentazione area di rifornimento e smaltimento acque di prima pioggia come rifiuto

L’azienda si dota di cisterna di carburante omologata, con tettoia che ricopre interamente la cisterna e con bacino di contenimento a norma di legge sottostante la cisterna, e predispone l’area scoperta dove viene effettuato il rifornimento con pavimentazione impermeabilizzata in leggera pendenza e una griglia con un bacino di contenimento interrato in grado di intercettare sia l’acqua meteorica di prima pioggia che i residui di carburante. In questo caso può essere calcolata esclusivamente l’area dove avviene il rifornimento, e non l’intera area occupata dal mezzo agricolo. Il bacino di contenimento interrato deve essere impermeabilizzato e correttamente mantenuto e gestito, per evitare infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze pericolose.

E’ possibile gestire il liquido raccolto nel bacino di contenimento in due modi:

  • Come rifiuto liquido, chiamando una ditta specializzata nel momento in cui si renda necessario svuotare il bacino.
  • Come scarico direttamente collegato alla fognatura con una linea fissa, ed in questo caso è necessario richiedere preventiva autorizzazione allo scarico all’ente preposto. Prima dello scarico è necessario predisporre un impianto che contenga un sistema di sedimentazione accelerata o simile, ed eventualmente un impianto di disoleatura.

Per entrambe le soluzioni è necessario verificare la necessità di specifiche autorizzazioni da parte degli enti preposti (ad esempio Comune, Provincia, Servizio Idrico Integrato).

Rispetto distanza m 200 dai punti di approvvigionamento idropotabile

In tutti i casi occorre verificare se la zona interessata dal deposito-rifornimento di carburante è compresa nei 200 metri di raggio da un pozzo di approvvigionamento idropotabile pubblico (zona di rispetto): in questo caso si violerebbe l’art. 16 comma 1 punto i del PTA, e l’analogo punto dell’art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06: tra le attività vietate nelle zone di rispetto vi è lo “stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive” fra i quali sono compresi anche i depositi di carburante. Tutto questo si applica anche se le acque meteoriche vengono smaltite correttamente.