Attivo dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 il bollettino arpav dei livelli di allerta – possibili divieti per il settore agricolo

Il Decreto Legislativo 155/2010 ha stabilito in 50 µg/m3 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10, da non superare per più di 35 giorni l’anno.

In Veneto, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, si rilevano superamenti ripetuti del valore limite giornaliero per il PM10, soprattutto nel periodo invernale. Tali condizioni sono comuni a tutte le regioni del Bacino Padano, tra cui Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, che hanno siglato, insieme al Ministero dell’Ambiente, il Nuovo Accordo di Bacino Padano.

L’Accordo prevede l’applicazione di modalità di riduzione dei PM10 comuni a tutto il bacino ed  ARPAV, dal 1° ottobre al 31 marzo produce il Bollettino livelli di allerta PM10 per individuare i giorni di allerta e predisporre le varie misure di divieto previste dall’Accordo.

Sono previsti due livelli di allerta: il Livello di Allerta 1 si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10, mentre il Livello di Allerta 2 si attua con 10 giorni consecutivi di superamento di tale limite.

Nel momento in cui ARPAV individua il livello di allerta 1 si applicano i seguenti divieti:

  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe
  • divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco

I comuni che sono obbligati a far rispettare questi obblighi e i comuni che hanno scelto volontariamente di adottare le misure dell’Accordo sono riportati qui.