Si informa che l’Autorità per l’energia con la delibera AEEGSI 595/2014 “Regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta” ha posto in capo al gestore di rete la responsabilità delle attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta per tutti gli impianti, indipendentemente dal loro livello di potenza e dalla data di entrata in esercizio.
Per quanto attiene invece la responsabilità dell’installazione e della manutenzione dei misuratori dell’energia elettrica prodotta, questa varia in relazione al tipo di connessione alla rete.
In particolare si ha che:
1. per impianti in bassa tensione il soggetto responsabile è:
– il produttore nel caso di impianti sopra i 20 kW entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012;
– il gestore della rete nel caso di impianti di produzione diversi da quelli di cui al punto precedente.
2. per impianti in media tensione il soggetto responsabile è:
– il gestore della rete nel caso di impianti non superiori a 20 kW;
– il produttore nel caso di impianti di produzione con potenza nominale superiore a 20 kW.

A seguito di tali novità, i produttori devono garantire ai gestori di rete la possibilità di acquisire mediante telelettura i dati di produzione, laddove tali dati sono finalizzati al riconoscimento dell’incentivo sulla produzione da parte del GSE. Inoltre, il gestore di rete, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, è tenuto a trasmettere al GSE la registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta, secondo modalità definite dal GSE stesso.
Ciò comporta che le apparecchiature di misura di impianti la cui produzione elettrica è incentivata devono registrare la misura della produzione e devono essere teleleggibili e pertanto devono rispondere ai requisiti tecnici stabiliti dal gestore di rete.
A tal fine, i gestori di rete, stanno inviando ai produttori una comunicazione per informarli delle novità sulla misurazione della produzione e fornendo loro indicazioni operative per verificare se i dispositivi siano o meno teleleggibili e per procedere all’installazione di nuovi dispositivi, laddove richiesto.
Per quanto riguarda i produttori i cui impianti sono connessi alla rete gestita da Enel Distribuzione, questi sono tenuti a verificare se il dispositivo di misura della produzione rientra nell’elenco dei contatori approvati da Enel in quanto compatibili con i loro sistemi di telelettura e che sono  indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20-%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzione__3_3.pdf
Laddove il contatore sia presente nella lista, il produttore deve inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web:  https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla  telelettura del suddetto contatore.
Laddove invece, il contatore installato dal produttore non fosse presente nella lista dei contatori compatibili o comunque il contatore risultasse non teleleggibile per problematiche tecniche non imputabili ad Enel Distribuzione, il produttore può operare in maniera diversa a seconda del livello di tensione (BT,MT) cui è collegato l’impianto di produzione.
In caso di impianti connessi in BT con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW, attivati prima del 27/08/2012 per i quali il produttore ha installato il misuratore dell’energia elettrica prodotta, il produttore deve inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web:  https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la richiesta di  installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, dopo aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo:https://produttori-eneldistribuzione.enel.it.
Nel caso invece di impianti connessi in MT con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW per i quali il produttore ha installato un proprio misuratore (indipendentemente dalla data di attivazione):
Il produttore può:
a) installare un nuovo contatore, purché rientrante nella lista dei gruppi di misura riportati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20-%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzione__3_3.pdf e inviare la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura tramite il portale produttori (raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it);
b) inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web:
https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la richiesta di  installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, previo contatto con l’Ufficio di ENEL Distribuzione competente per territorio e prima di aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore, nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it.
Per quanto riguarda la tempistica di adeguamento alle nuove disposizioni, la delibera stabilisce che entro il 31 dicembre 2015, il gestore di rete assuma le responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori dell’energia elettrica prodotta e/o di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta, e, con frequenza almeno mensile, comunichi al GSE la data di effettiva assunzione della/e responsabilità.
Il mancato invio da parte del produttore delle informazioni richieste dal gestore di rete, ovvero la mancata esecuzione delle attività in capo al produttore da parte del produttore, comporta un ritardo nell’erogazione degli incentivi. Dal 1° gennaio 2016 il GSE eroga gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.
Nei casi in cui il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori dell’energia elettrica prodotta è il gestore della rete, il produttore è tenuto a riconoscere a tale soggetto un corrispettivo a copertura delle attività svolte nell’ambito di tale servizio.
Nei casi invece, in cui il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori dell’energia elettrica prodotta è il produttore, quest’ultimo può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori dell’energia prodotta, del gestore della rete, ferma restando la responsabilità delle medesime attività in capo al produttore. In questo caso il produttore è tenuto a riconoscere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell’ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e applicato in maniera trasparente e non discriminatoria.
Il gestore di rete, infine, in relazione ai misuratori dell’energia elettrica prodotta, applica al produttore una tariffa a fronte del servizio offerto di misurazione, validazione e trasmissione dei dati al GSE in conformità a quanto previsto nel TIME (allegato B alla deliberazione dell’Autorità del 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione del servizio di misura dell’energia prodotta”).

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