Il 18/04/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché’ per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”.

Le novità introdotte dal nuovo decreto riguardano in particolare:
a) La possibilità di utilizzare agronomicamente il digestato frutto della digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell’agroindustria (titolo IV).
b) Bipartizione del digestato in agrozootecnico ed agroindustriale (art.22 e 29):
· Agrozootecnico: prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con paglia, sfalci e potature, materiale agricolo derivante da colture agrarie (a parte alcune eccezioni, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 % del peso complessivo), effluenti di allevamento, le acque reflue, residui dell’attività agroalimentare
· Agroindustriale: scarti provenienti da attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa o dalle medesime imprese che hanno la proprietà o la gestione dell’impianto di digestione, originati da un processo che non ha come scopo primario la produzione di tali scarti da utilizzare nel digestore. Tutti gli altri scarti non compresi nella definizione del decreto sono da considerarsi rifiuti.
c) I criteri per dimostrare che il digestato è un sottoprodotto e non un rifiuto sono i seguenti (art.24):
· il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con le sostanze elencate al punto sopra
· è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, la certezza dell’utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un’azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall’esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l’utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso,
· il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (esempio: disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione-denitrificazione, fitodepurazione).
d) Possibilità per le Regioni di modificare il periodo obbligatorio di divieto di spandimento degli effluenti, a seconda delle diverse condizioni climatico-ambientali, per esempio in presenza di colture che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale – colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo etc. – (art.40)
Il decreto disciplina i criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, le acque reflue e il digestato, e sarà poi necessario recepirlo a livello regionale; si ricorda che attualmente la Regione Veneto sta predisponendo il terzo programma nitrati.