L’Articolo 13-ter del D.L. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) ha introdotto in capo al committente di lavori in appalto una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice senza che quest’ultima abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, sempre che tali versamenti non siano stati effettivamente eseguiti dall’impresa appaltatrice.
Sull’argomento sono intervenuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate prima con la circolare n. 40/E del 2012 e da ultimo, con la circolare n. 2/E del 1 marzo 2013.
Nel settore agricolo la normativa interessa principalmente le prestazioni di servizio agromeccaniche fornite da imprese di contoterzismo in base a contratti di appalto (sono esclusi dalla normativa i contratti d’opera).
In pratica l’impresa agricola committente può essere chiamata a pagare una sanzione se il contoterzista non versa l’IVA e/o le ritenute fiscali relative ai propri dipendenti, relativamente alle prestazioni oggetto dell’appalto.
E’ consigliabile pertanto che l’agricoltore committente prima di pagare il corrispettivo al contoterzista, si faccia rilasciare quanto meno un’auto-certificazione (resa ai sensi del DPR n. 445/2000) con cui quest’ultimo attesti l’avvenuto adempimento del versamento IVA e delle ritenute fiscali operate ai propri dipendenti.
Fare clic QUI per leggere la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1 marzo 2013.