Due date da ricordare:
30 settembre 2012: scade il termine per attivare la procedura per attestare la natura di fabbricato rurale per le costruzioni attualmente iscritte al Catasto Fabbricati in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per i fabbricati strumentali.
L’esercizio di questa facoltà è utile ai fini dell’ICI ed ha effetto retroattivo per 5 anni: serve ad evitare che i Comuni, seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione, richiedano il pagamento (dal 2007 al 2011) dell’ICI su questi fabbricati, non riconoscendone l’esenzione.
30 novembre 2012: scade il termine per procedere all’accatastamento al Catasto Fabbricati delle costruzioni rurali, sia ad uso abitativo che strumentale, attualmente iscritte al catasto Terreni.
L’obbligo di accatastare questi fabbricati al Catasto Edilizio Urbano è stato introdotto dall’Art. 13, Comma 14-Ter. del D.L. n°201/2011 convertito il Legge 22.12.2011 n° 214, ai fini dell’applicazione dell’IMU.
 
Novità:
In data 26 luglio 2012 è stato finalmente emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (previsto dal D.L. 201/2011), pubblicato in G.U. n° 185 del 9.8.2012, recante disposizioni in materia di ruralità degli immobili.
In particolare il D.M. in questione (fare click QUI per scaricarlo) stabilisce le modalità per l’inserimento negli atti catastali di una specifica annotazione concernente il requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili.
Successivamente l’Agenzia del Territorio – Direzione Centrale Catasto e Cartografia, ha emanato la Circolare n° 2 del 7.8.2012 (fare click QUI per scaricarla) con cui fornisce istruzioni circa la nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell’art. 13, Comma 14-Bis, 14-Ter, 14-Quater del D.L. n° 201/2011 e del D.M. 26.7.2012.
La Circolare n° 2/2012 fornisce indicazioni operative sia per le procedure con scadenza 30 settembre 2012 che per le procedure con scadenza 30 novembre 2012, sia infine per le procedure riguardanti fabbricati di nuova costruzione per i quali venga presentata la prevista dichiarazione DOCFA.
Dalla lettura della Circolare n° 2/2012 ed in particolare degli allegati B e C del D.M. 26.7.2012, si ottiene un quadro, sufficientemente preciso, delle tipologie di fabbricati rurali che l’Agenzia del Territorio ritiene inquadrabili come fabbricati a destinazione abitativa o come fabbricati strumentali ad uso non abitativo.
Nel rimandare ad una attenta lettura del D.M. e della Circolare, ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena saranno forniti ulteriori chiarimenti.
La Confagricoltura Treviso ha stipulato una convenzione con il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Treviso, per l’espletamento dell’obbligo di dichiarare al Catasto Edilizio Urbano, entro il 30 novembre 2012, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni.
La convenzione permette di ottenere uno sconto pari al 30%, rispetto al tariffario pubblicato in GU 232 del 06/10/2009.
Click QUI per scaricare gli Elementi per la contabilizzazione degli oneri.
Per maggiori informazioni e per consultare l’elenco dei tecnici aderenti, potete rivolgervi all’ufficio tecnico di Confagricoltura Treviso (Dott. Fontanelli), o presso i nostri uffici zona di Conegliano, Montebelluna, Oderzo.