Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le persone fisiche ed aziende danneggiate dagli eventi atmosferici che hanno colpito i terreni del Trevigiano dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014

eventi-atmosfericiPer le persone fisiche e per le imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi atmosferici nel periodo 30 gennaio – 18 febbraio 2014, rispettivamente residenti e operative nel territorio di ben 62 dei 95 comuni della provincia di Treviso, c’è la possibilità di ottenere la sospensione del versamento dei tributi e dei contributi previdenziali fino al 31 ottobre 2014, e la sospensione delle rate dei mutui fino al 31 dicembre 2014.

Disposizioni normative applicate:
– Legge 28 marzo 2014 n. 50 (di conversione del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4), art. 3;
– D.G.R. 27 febbraio 2014 n. 219 della Regione Veneto;
– D.C.M. 11 aprile 2014 (dichiarazione stato di emergenza in alcuni territori del Veneto);
– Circolare INPS n. 58 del 12 maggio 2014.

Elenco comuni della provincia di Treviso interessati:
Arcade
Asolo
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Cappella Maggiore
Carbonera
Casale sul Sile
Castelfranco Veneto
Cavaso del Tomba
Cessalto
Cimadolmo
Cison di Valmarino
Codogne’
Colle Umberto
Conegliano
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fregona
Godega di Sant’Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Mansue’
Mareno di Piave
Maser
Maserada sul Piave
Meduna di Livenza
Morgano
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Orsago
Paderno del Grappa
Paese
Pieve di Soligo
Ponzano Veneto
Portobuffole’
Possagno
Preganziol
Refrontolo
Resana
Roncade
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo Di Piave
San Vendemiano
San Zanone degli Ezzelini
Santa Lucia di Piave
Sarmede
Sernaglia della Battaglia
Silea
Susegana
Tarzo
Trevignano
Valdobbiadene
Vazzola
Vidor
Villorba
Vittorio Veneto
Volpago del Montello

Soggetti interessati:
Persone fisiche e imprese che, alla data del 30 gennaio 2014, hanno la residenza ovvero la sede operativa dei Comuni sopra elencati.

Condizioni per poter ottenere la sospensione:
– Il soggetto deve aver subito un danno conseguente agli eventi atmosferici del periodo;
– L’ammissione al beneficio è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dei terreni agricoli e alla verifica da parte dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente.
– Per la sospensione dei contributi INPS (in scadenza nel periodo 30 gennaio – 31 ottobre 2014) deve essere fatta apposita domanda all’INPS; per quanto concerne la sospensione dei tributi manca ancora la circolare applicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ritorneremo sull’argomento non appena saranno emanate le disposizioni attuative a chiarimento della procedura.