Con l’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è stato introdotto, a far data dal 2011, un regime facoltativo di tassazione del reddito derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, la cosiddetta “cedolare secca”.
Confagricoltura, con apposita circolare a commento del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7/04/2011, aveva dato le prime indicazioni circa le modalità operative per avvalersi della facoltà di applicazione dell’imposta sostitutiva.
In allegato riportiamo la nuova comunicazione di Confagricoltura (click >>QUI<< per scaricarla) a commento  della circolare n. 26/E dell’1/6/2011, dell’Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti sul sistema di tassazione alternativo della cedolare secca, la quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al 21%, sul reddito fondiario dell’immobile locato ridotta al 19% in caso di contratti con canone concordato, di cui all’art. 2, comma 3, e 8 della legge 431/98. E’, inoltre, prevista l’esclusione, per il periodo di applicazione della cedolare secca, dell’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione (pari al 2% del canone pattuito) e dell’imposta di bollo sugli stessi contratti di locazione.