LE SOCIETÀ COSTITUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2025 POSSONO ADEGUARSI QUANDO DEVONO PRESENTARE UNA VARIAZIONE
La Legge di bilancio per il 2025 ha introdotto l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche per gli amministratori “di imprese costituite in forma societaria”. Anche le imprese agricole organizzate in forma societaria (personale o di capitali) sono tenute a rispettare tale obbligo.
La disposizione è stata oggetto di approfondimenti nella circolare del MIMIT del 12 marzo 2025. Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la norma si applica anche alle imprese già costituite prima di tale data. In assenza di un termine fissato dalla legge, il Ministero ha ritenuto opportuno indicare come termine per la comunicazione il 30 giugno 2025 per le imprese preesistenti.
Unioncamere, anche su sollecitazione delle organizzazioni di categoria, ha chiesto chiarimenti al Ministero per superare le incertezze interpretative. In attesa di un orientamento ufficiale, ha suggerito di applicare l’obbligo solo al momento della presentazione di una variazione societaria, che comporti l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Infatti, una circolare ministeriale non può fissare un termine in mancanza di una specifica disposizione legislativa. Non sono previste sanzioni in assenza di un termine perentorio definito dalla normativa. Per le società costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, resta invece valida la regola ordinaria prevista dalla legge.