Il d.l. 7/07, convertito dalla 1. 40/07, ha introdotto all’art. 9 una importante semplificazione amministrativa prevedendo una comunicazione unica per la nascita dell’attività imprenditoriale e per le successive variazioni. Tale comunicazione unifica e velocizza tutti gli adempimenti finora espletati in varie sedi (Inps, Inail, CCIAA, Agenzia entrate) per avviare l’attività d’impresa richiedendo l’inoltro, esclusivamente in via telematica o su supporto informatico, di un’unica comunicazione contenente i dati richiesti da ciascuno dei suddetti enti.

COS’È LA COMUNICAZIONE UNICA
La Comunicazione Unica risponde all’esigenza avvertita dalla pubblica amministrazione e dalle imprese, di addivenire ad una più semplificata e meno farraginosa procedura per l’espletamento di tutte quelle formalità che l’impresa si trova ad assolvere dalla nascita fino all’estinzione.
Difatti, ad oggi le imprese o i loro intermediari evadono gli obblighi riguardanti l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS e la Camera di Commercio con procedure diverse per ogni ente, utilizzando a seconda dei casi, fax, moduli cartacei, sistemi telematici o presentandosi fisicamente agli sportelli per l’espletamento delle diverse pratiche, con costi spesso notevoli.
Da qui l’idea di ricorrere all’uso esclusivo della "rete" per la trasmissione, in modalità telematica e informatica, di tutte le comunicazioni che le imprese dovranno inoltrare alla Pubblica amministrazione.

E’ necessario chiarire che la nuova disciplina della Comunicazione Unica non modifica la normativa di riferimento per ciascuna amministrazione coinvolta ma individua nel Registro Imprese l’unico punto di accesso integrato a cui trasmettere le comunicazioni dirette alle diverse amministrazioni competenti; in pratica l’impresa invece di recarsi presso Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, per l’espletamento delle varie pratiche, potrà compilare su supporto informatico e trasmettere in via telematica, una singola pratica digitale contenente le informazioni per tutti gli enti, che il Registro delle Imprese (quale "sportello unico’) provvederà automaticamente ad inoltrare alle amministrazioni coinvolte, con un evidente sgravio di costi e di tempi.
La comunicazione unica va inviata, in formato e modalità elettronica, al registro delle imprese presso la competente camera di commercio. L’ufficio del registro fungerà quindi da sportello unico d’accesso al sistema e provvederà allo smistamento delle dichiarazioni tra le varie amministrazioni secondo le rispettive competenze.

Le imprese agricole, con la comunicazione unica, potranno assolvere alla domanda d’iscrizione al registro delle imprese e al REA (con esclusione del deposito bilancio), d’iscrizione all’Inail e all’Inps nonché effettuare la DIA ai fini IVA e ottenere il codice fiscale e partita IVA. Lo stesso dicasi per comunicare eventuali variazioni, modifiche e cessazioni d’attività (ai fini previdenziali e assicurativi è però al momento possibile solo l’iscrizione). Non è prevista, con la comunicazione unica, l’iscrizione anche all’Enpaia ma Confagricoltura si sta adoperando per un’estensione dei destinatari non limitata al Ministero del lavoro.

GLI ADEMPIMENTI ASSOLTI TRAMITE COMUNICAZIONE UNICA
Gli adempimenti assolti tramite la Comunicazione Unica sono i seguenti:
– dichiarazione di inizio attività, variazione, modifica, cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/72;
– domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel Registro delle
Imprese e nel REA, con esclusione dell’adempimento del deposito bilancio;
– domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
– domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per
l’INES relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciale, ai
sensi dell’art. 44 comma 8 del D.L. n. 269/03;
– domanda d’iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
– variazione dei dati di impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione all’attività
esercitata, alla cessazione attività, alla modifica della denominazione dell’impresa
individuale, alla modifica della ragione sociale, alla riattivazione dell’attività e alla
sospensione dell’attività, alla modifica della sede legale e della sede operativa;
– domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
– domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle
imprese artigiane.
Per utilizzare la procedura telematica della comunicazione unica le imprese dovranno essere abilitate al sistema Telemaco (sistema informatico delle CCIAA) e disporre della PEC (posta elettronica certificata) con relativa casella postale e firma digitale certificata.
Le imprese in forma societaria avranno in proposito minori difficoltà essendo già obbligate a dotarsi di un proprio indirizzo di PEC, ancorché in via differita per le società già iscritte nel registro imprese (art. 16, d.l. 185108).

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE UNICA
La lettura del testo normativo (art. 9 della legge 2 aprile 2007) non lascia dubbi interpretativi nell’individuare i soggetti tenuti alla compilazione della Comunicazione Unica, la quale investe tutte le società come anche gli imprenditori individuali, in tutte le procedure che dovranno espletare per l’inizio, la modifica o la cessazione dell’impresa.
In sintesi la disciplina della comunicazione unica interessa i seguenti soggetti:
•  le società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni);
• le società di persone (società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo);
• le società cooperative; i consorzi e le società consortili;
• gli imprenditori individuali.
Per le imprese individuali, invece, potrebbero sorgere problemi essendo in gran parte scarsamente informatizzate e aduse all’utilizzo di tecnologie telematiche con conseguente necessità da parte di Confagricoltura di supplire a tale carenza.
La normativa prevede infatti la possibilità per le imprese, individuali e collettive, di delegare altri soggetti, mediante procura, all’invio telematico della comunicazione unica includendo tra di essi anche le associazioni imprenditoriali di categoria.
Queste ultime, per svolgere il servizio, dovranno farsi autorizzare e indicare a titolo di garanzia il nominativo di un consulente del lavoro, loro dipendente o libero professionista, nonché soddisfare tutti i requisiti inerenti alla PEC (possesso della firma digitale e domicilio telematico) al pari di qualsiasi impresa che voglia effettuare direttamente la comunicazione.
Inoltrata quest’ultima al registro delle imprese, il mittente (impresa o suo delegato) riceverà immediatamente alla propria casella PEC la ricevuta dell’avvenuto adempimento nonché il numero di codice fiscale e partita IVA. Entro sette giorni, inoltre, allo stesso indirizzo telematico riceverà dalle singole amministrazioni interessate riscontro delle registrazioni di competenza effettuate.
La ricevuta costituisce titolo legittimante l’immediato inizio dell’attività imprenditoriale.

Istruzioni, procedure e moduli (tra cui il modello di comunicazione, di procura e una guida alla compilazione) sono gratuitamente reperibili nel sito del registro delle imprese, rammentando anche che le specifiche tecniche della comunicazione sono contenute nel DPCM 6.5.09 e decreto MSE 14.8.09.
Anche l’Inps e Inail hanno fornito indicazioni relativamente alle parti di propria competenza della nuova procedura.
L’Inps, con messaggio 21952/09, ha confermato la piena operatività dell’iscrizione a fini previdenziali delle imprese che operano con il sistema DM (modello DM68) e con il sistema DMAG (modello DA) mentre per le variazioni e cessazioni d’attività, così come per le iscrizioni, variazioni e cessazioni dei lavoratori autonomi agricoli (coldiretti, TAP), gli adempimenti saranno successivamente resi operativi. Lo stesso dicasi per l’Inail che, con circolare 52/09, ha comunicato l’immediata operatività della sola iscrizione sottolineando che in caso di delega, l’apposito riquadro della denuncia va firmato digitalmente da un soggetto abilitato ex legge 12/79 (consulente del lavoro).

Il nuovo sistema ha una fase transitoria di sperimentazione e adattamento a decorrere dal 1 ° ottobre 2009 e della durata di sei mesi per diventare definitivo e obbligatorio dal 1 ° aprile 2010.

Da quest’ultima data ciascuna impresa dovrà necessariamente avere la PEC e annessi strumenti telematici non essendo più possibile presentare domande e documenti cartacei.
Limitatamente al semestre di sperimentazione – in cui sarà ancora possibile utilizzare il sistema cartaceo – le imprese sprovviste di PEC potranno ugualmente adottare la procedura telematica chiedendo l’assegnazione gratuita di una casella PEC compilando l’apposito riquadro inserito nel modulo della comunicazione unica.