A norma dell’ articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/12 convertito dalla legge 214/12, i fabbricati rurali, già iscritti nel catasto terreni senza rendita, dovevano, essere iscritti ai catasto fabbricati, entro il 30 novembre 2012 (per loro l’Imu doveva essere versata in unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012).
Ricordiamo che la denuncia al catasto fabbricati deve essere effettuata mediante incarico ad un tecnico professionista, iscritto all’albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti industriali edili o agrari, agrotecnici laureati o diplomati, che dovranno provvedere, sia all’aggiornamento geometrico della mappa catastale, con il programma Pregeo, sia al classamento con rendita proposta, eseguito con il programma Docfa, programmi forniti dall’agenzia del Territorio, a norma dell’articolo 1 del Dm 701/94.
Chi non avesse adempiuto a questo obbligo entro il 30 novembre, è soggetto alle sanzioni previste dalla circolare 4 del 29 aprile 2011 dell’Agenzia del Territorio.
Ricordiamo che la sanzione applicabile, a norma dell’articolo 2, comma 12, del Dlgs 14 marzo 2011, va dal minimo di 2.066 euro, al massimo di 8.264 euro.
In tali fattispecie, comunque, sono applicabili le procedure del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/97), per cui la sanzione può essere ridotta ad un ottavo del minimo, cioè ad euro 258,25 se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il 28 febbraio 2013.