Le imprese agricole non aderenti al regime speciale IVA e che sono esportatrici in misura superiore al 10% del loro volume d’affari dovranno adeguarsi alla nuova modalità di trasmissione delle dichiarazioni d’intento.

A partire dal 1° gennaio 2015, l’esportatore dovrà trasmettere tulle le dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate e stampare la relativa ricevuta. Questi due documenti (dichiarazione e ricevuta) saranno poi trasmessi ai fornitori i quali dovranno emettere fattura senza addebito dell’IVA (i fornitori sono in ogni caso tenuti a un riscontro telematico dell’avvenuto invio all’amministrazione finanziaria).

Con il D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) è stato infatti disposto l’onere dell’invio della dichiarazione d’intento in capo all’esportatore abituale in modo da usufruire del beneficio della non imponibilità IVA sugli acquisti. Con la nuova disciplina, l’obbligo di comunicare preventivamente all’amministrazione finanziaria l’intenzione di effettuare acquisti in sospensione d’imposta viene trasferito sul soggetto che si avvale dell’agevolazione (l’esportatore appunto). Anche gli imprenditori agricoli che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento dovranno adeguarsi in quanto verrà applicata, sulla cessione di Beni e servizi, la non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, a dicembre, ha reso pubblico il provvedimento, il modello della dichiarazione d’intento e le relative istruzioni precisando che le nuove regole saranno applicabili a partire dal 12 febbraio 2015. Pertanto, fino a tale data, gli esportatori abituali dovranno trasmettere le loro dichiarazioni d’intento seguendo la precedente modalità (fax, mail con scansione o posta ordinaria al fornitore), annotandole sull’apposito registro ma senza trasmissione telematica.

Per le dichiarazioni d’intento che avranno effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.