Con riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, si rende noto che, con nota pubblicata lo scorso 10 novembre, Unioncamere ha chiarito la portata applicativa dell’art. 13, comma 3, D.L. n. 159/2025 (Decreto Sicurezza Lavoro), entrato in vigore lo scorso 31 ottobre.
Tale ultima disposizione ha ristretto l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese – in precedenza previsto in capo a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria – limitandolo a coloro che assumono le cariche di amministratore unico o di amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, del Presidente del Consiglio di amministrazione.
Orbene, con le indicazioni operative in commento, Unioncamere ha chiarito che detta disposizione normativa si applica esclusivamente ai soggetti che ricoprono, alternativamente, la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione, nell’ambito delle sole società di capitali, delle società consortili e delle cooperative. Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali, consorzi o cooperative assumono cariche diverse (ad es. Consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.)
In particolare, l’obbligo si applica a:
- coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente: in tale ipotesi, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda, in attesa che sia integrata con il domicilio digitale;
- coloro che già ricoprono le suddette cariche al 31/10/2025: in tal caso, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire entro il 31/12/2025.
Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale, da parte dei soggetti sopra individuati, comporta l’applicazione delle sanzioni, da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro.
