Come è noto, ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati, ai sensi della disposizione in oggetto, è richiesta la presentazione di una domanda di variazione catastale per l’attribuzione della categoria A/6, per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e della categoria D/10 per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di presentazione della domanda del 30 settembre p.v., e al fine di agevolare la preparazione della documentazione necessaria, si forniscono alcune informazioni relative ai dati e agli adempimenti che presumibilmente saranno richiesti dall’emanando Decreto  del Ministero dell’Economia e delle Finanze di attuazione della procedura di riconoscimento.

La domanda dovrà essere presentata all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente, entro il predetto termine del 30 settembre. p.v., e redatta in conformità ad un modello (senza utilizzazione della procedura DOCFA) che sarà allegato al Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze di cui sopra.
È, inoltre, probabile che sarà consentito anche l’invio telematico delle stesse domande.
Con la domanda di variazione, che dovrà riportare gli estremi identificativi dell’immobile e i dati identificativi del richiedente, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale, si formalizza la richiesta dell’attribuzione della categoria A/6 alle unità immobiliari ad uso abitativo già censite al catasto edilizio urbano, nonché dell’attribuzione della categoria D/10 alle unità immobiliari strumentali all’attività agricola già censite in categorie diverse.

L’attribuzione della categoria A/6 non comporterebbe la determinazione di una nuova rendita catastale, mentre l’attribuzione della categoria D/10 dovrebbe comportare il mantenimento della rendita in precedenza attribuita all’immobile strumentale.
In tal senso, dovrebbero essere accolte le richieste avanzate da Confagricoltura Nazionale, ai competenti organi centrali dell’Agenzia del Territorio.

Come previsto dallo stesso articolo 7, alla domanda andrà allegata un’autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di ruralità ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/93, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Sul punto, sono state avanzate apposite richieste al fine di attenuare la rigidità formale del riferimento perentorio al possesso quinquennale, segnatamente per i casi dei fabbricati costruiti ovvero acquisiti da meno di cinque anni. 
Va da sé, che è opportuno acquisire sin da ora i dati catastali riguardanti i fabbricati per cui si richiede il riconoscimento della ruralità e dei relativi fondi rustici.

La Confederazione è impegnata, attraverso l’utilizzo di tutti i canali istituzionali, per ottenere la proroga del termine del 30 settembre.