La Camera dei Deputati, nella seduta del 13 Dicembre 2012, ha definitivamente convertito in legge il DL 18/10/2012 n. 179 (cosiddetto decreto “crescita”). La legge di conversione n. 221/2012 è pubblicata in G.U. n. 294 del 18.12.2012, suppl. ord. N. 208.
Per quanto concerne il settore agricolo, si segnalano in particolare, le disposizioni degli articoli 36 e 36 bis.
 
Fondi mutualistici in agricoltura (commi 2 bis, 2 ter)
Le disposizioni dell’articolo 36, commi 2-bis e 2-ter, sono dirette a consentire la nascita di fondi mutualistici che attenuino i rischi in agricoltura, in particolare per la stabilizzazione dei redditi, e per stabilizzare le relazioni contrattuali tra gli imprenditori che sottoscrivano contratti di rete.
Per una gestione condivisa del rischio, il comma 2-bis dispone l’istituzione presso ISMEA di un fondo mutualistico nazionale, alimentato con i contributi volontari degli agricoltori, la cui finalità deve essere la stabilizzazione dei redditi. Va detto in merito che rischi di reddito non sono contemplati dalle norme sul Fondo di solidarietà nazionale (D.lgs. n. 102/2004) che ha l’obiettivo di tutelare produzioni agricole e zootecniche da eventi che, per la loro entità e imprevedibilità, assumono la veste di calamità naturali.
Le entrate del Fondo potranno essere costituite anche da contributi dello Stato, purché compatibili con le disposizioni comunitarie.
Il settore primario ha tradizionalmente posto in essere strategie per tutelarsi dai rischi atmosferici, assumendo iniziative per azioni di mutualità e solidarietà. Il D.M. 31 luglio 2002 ha consentito ai consorzi di difesa, ed alle cooperative (e loro consorzi), previo adeguamento degli statuti e su autorizzazione della regione, di istituire fondi rischi che possono intervenire sia per il risarcimento dei danni sulle produzioni agricole degli associati, sia facendo ricorso alla copertura assicurativa.
L’adesione al fondo è volontaria ed aperta a tutti i soci dell’organismo associativo, che possono sempre ricorrere singolarmente alla copertura assicurativa.
Nel regolamento dell’organismo associativo, approvato dalla regione territorialmente competente, debbono essere definiti modalità e limiti di copertura dei rischi con le risorse finanziarie del fondo, che può porre a proprio carico tutti i rischi assunti in garanzia, oppure cedere parte di essi a una o più imprese di assicurazione, o partecipare a fondi rischi regionali, interregionali o nazionali, che concorrono al pagamento dei risarcimenti. La contabilità del fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività.
 
Contratti di rete (commi 4, 4 bis, 5, 5 bis, 5 ter)
Il comma 4 introduce nelle norme riguardanti il contratto di rete la precisazione che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non e’ dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa su base volontaria con l’iscrizione nel registro delle imprese.
In particolare, si dispone che in generale il contratto di rete che preveda l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, a meno che la rete non si iscriva nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. L’organo comune agisce in rappresentanza:
–      della rete, quando essa acquista soggettività giuridica,
–      degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto (salvo che sia diversamente disposto nello stesso), in assenza della soggettività,
nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza
Il comma 5 dispone che per gli adempimenti pubblicitari richiesti dal D.L. n. 5/09 (comma 4-quater dell’art. 3) il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole.
Più precisamente le norme dispongono che il contratto di rete sottoscritto da imprenditori del comparto agricolo possa godere dell’assistenza di una, o più, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che abbiano partecipato alla redazione finale dell’accordo. Detta assistenza sarebbe ammessa “ai fini degli adempimenti pubblicitari” di cui al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/09.
Il comma 4-bis, introdotto dal Senato, interviene sulle modalità e le forme con cui la rete di imprese acquista la soggettività giuridica.
In particolare, si prevede che per acquistare la soggettività giuridica il contratto debba essere stipulato
–      per atto pubblico;
–      per scrittura privata autenticata;
–      per atto firmato digitalmente.
Durante l’esame al Senato sono stati aggiunti il comma 5-bis ed il comma 5-ter recanti, rispettivamente, alcune modifiche al D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, nonché disposizioni di semplificazione degli atti notarili.
 La prima modifica, indicata alla lettera a), aggiunge un’ulteriore tipologia ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 34 del Codice, ovvero le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009,
La seconda modifica, prevista dalla lettera b), inserisce un comma aggiuntivo, il comma 15-bis all’art. 37, in base al quale le disposizioni recate da tale articolo, concernenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, sono applicate, in quanto compatibili, alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
Il comma 5-ter novella la legge notarile (legge n. 89 del 1923) per quanto attiene al contenuto dell’atto del notaio (art. 51).
Attualmente, il secondo comma dell’art. 51 dispone che le parti intervengono all’atto notarile per mezzo di un rappresentante, occorre che l’atto stesso dia conto dei dati anagrafici non solo della parte ma anche del suo rappresentante intervenuto. Il secondo periodo aggiunge che la procura deve essere allegata all’atto in originale o in copia, a meno che l’originale o la copia non si trovi già negli atti del notaio che procede.
 La modifica introdotta dal disegno di legge di conversione esclude che la procura debba essere allegata all’atto notarile anche quando la procura stessa risulti già iscritta nel registro delle imprese.
 
Modifica all’articolo 62 della legge 27/2012 (comma 6 bis)
Viene modificata l’applicazione dell’articolo 62, del DL 1/2012 convertito in legge 27/2012.
Si prevede che i contratti conclusi tra imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 cod. civ.) non costituiscono cessioni ai sensi dell’art. 62. Pertanto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra imprenditori agricoli non sono soggetti né ai requisiti di forma del contratto, né al rispetto dei tempi di pagamento (30 o 60 giorni). Entrambi i soggetti (venditore e acquirente) debbono essere imprenditori agricoli. Inoltre con l’art. 36 bis si modifica il primo comma dell’art. 62, abrogando le disposizioni che sanzionano con la nullità – rilevabile anche d’ufficio – la mancanza nel contratto degli elementi che il primo comma rende obbligatori e cioè l’indicazione della durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento.
 
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (commi 7 ter e 7 quater)
I commi 7-ter e 7-quater dell’articolo 36 prevedono che le regioni aggiornino, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell’Accordo sull’applicazione della direttiva 91/676/CEE. Viene altresì previsto il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni, e l’applicazione nelle ZVN, nelle more dell’aggiornamento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, delle norme previste per le zone non vulnerabili.
In particolare, il comma 7-ter, inserito durante l’esame al Senato, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in conformità all’Accordo sull’applicazione della direttiva 91/676/CEE (relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole), all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo.
Qualora le Regioni e le Province autonome, entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto all’aggiornamento, il Governo esercita il potere sostitutivo in base all’art. 8 della L. 131/2003.
 Ai sensi del comma 7-quater, anch’esso inserito durante l’esame al Senato,nelle more della attuazione del precedente comma 7-bis, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le norme previste per le zone non vulnerabili.
 
Società agricole professionali (comma 8)
Il comma 8 novella le disposizioni sulle “società agricole”, consentendo la conservazione della qualifica anche in presenza di redditi derivanti da locazione, affitto o comodato, purché alle stabilite condizioni.
 Il comma 8 novella l’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – che reca la definizione delle società agricole – introducendo un ultimo periodo al primo comma. La norma in commento stabilisce la piena compatibilità fra l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 cc e il compimento di attività diverse che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale e non sono produttrici della perdita da parte della società della propria qualifica di società agricola.
L’articolo 2 del richiamato decreto n. 99/04, nel definire la figura societaria, richiede che l’indicazione di società agricola figuri nella ragione sociale o nella denominazione sociale della società, e richiede altresì l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile. Al di fuori delle ipotesi previste dal codice, l’attività svolta rientra tra quelle aventi natura commerciale, alle quali non si applicano pertanto i benefici fiscali e contributivi previsti per il comparto agricolo.
La novella stabilisce che non possono snaturare, ovvero sviare, l’attività di impresa agricola in concreto esercitata dalla società:
–      l’attività di locazione, di comodato e l’affitto;
–      che abbiano per oggetto fabbricati ad uso abitativo, terreni e fabbricati ad uso strumentale delle attività di cui all’art. 2135 cc;
–      e purché sia soddisfatta la condizione della “marginalità” dei ricavi, che non possono superare il 10% dei ricavi complessivi.
Conseguentemente la società conserva le caratteristiche di impresa agricola, anche ai fini fiscali, e resta l’assoggettamento dei suoi ricavi alla disciplina recata dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/86.
 
IVA sui prodotti agricoli (comma 8 bis)
Il comma 8-bis assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all’obbligo di comunicazione all’amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. “spesometro”).
 La norma in esame, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all’obbligo di comunicazione all’amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. “spesometro”).
 I produttori agricoli che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7mila euro sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto).
La disciplina dello “spesometro” è prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate). Da ultimo il D.L. n. 16 del 2012 (articolo 2, comma 6) ha reintrodotto l’obbligo di comunicare all’amministrazione finanziaria tutte le transazioni effettuate con l’obbligo di emissione della fattura (c.d. elenco clienti-fornitori). Per le operazioni senza obbligo di fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale, nei confronti dei privati) la disciplina invece non cambia, in quanto devono essere comunicate solo le operazioni di importo superiore alla soglia di 3.600 euro.
 
Credito agrario (comma 10 ter)
Il comma 10-ter autorizza l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare all’erogazione del credito alle imprese agricole, anche costituendo forme associative con i soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario.
Le norme in commento, novellando la legge n. 350/03, finanziaria 2004, autorizzano Ismea:
–      alla erogazione del credito a condizioni di mercato,
–      alla costituzione di forme associative e consortili – con banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario – per l’esercizio del credito.
Il comma 45 dell’articolo 4, della richiamata legge n. 350, così individua le attività di tipo creditizio e finanziario che l’Istituto può svolgere:
a)    prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b)    provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c)    effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti degli organismi pagatori a titolo di versamento degli aiuti comunitari della PAC.
Le finalità che l’istituto deve perseguire, nello svolgimento delle menzionate attività, sono quelle a suo tempo attribuite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, accorpata nell’Istituto nel 1999 (D.lgs. n. 419, art. 6, comma 5), ovvero: ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, favorire il ricambio generazionale in agricoltura, contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale.