Come ogni anno, entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto di Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e forfettari, IVIE (per gli immobili all’estero), IVAFE (per le attività finanziarie detenute all’estero), contributi previdenziali IVS e gestione separata INPS. L’acconto Irpef deve essere versato nella misura del 100% rispetto all’imposta dello scorso anno; se l’importo così calcolato non supera euro 51,65, non è dovuto alcun acconto; se è superiore a euro 257,52 l’acconto deve essere versato in due tranches (il 40% lo scorso giugno/luglio ed il 60% entro novembre). Anche per l’Irap, l’acconto è pari al 100%. Si ricorda che gli agricoltori, che svolgono un’attività rientrante nel reddito catastale agrario, sono esclusi dall’Irap a partire dal 2016 e quindi non sono tenuti al versamento dell’acconto. Restano tenuti al versamento coloro che svolgono attività connesse, agriturismo, ed allevamenti eccedenti il reddito agrario.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 4034 per Irpef – 3813 per Irap – 1794 imposta sostitutiva regime dei minimi – 1791 imposta sostitutiva regime forfettario – 1841 cedolare secca – 4045 IVIE – 4048 IVAFE.

Per il versamento, si potranno utilizzare eventuali crediti di imposta in compensazione, considerando però che:

  • oltre € 5.000 di compensazioni col credito IVA è necessario utilizzare gli strumenti telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • oltre € 15.000 è richiesta l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA;
  • l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF / IRES / IRAP / imposte sostitutive, per importi superiori a € 15.000 annui, richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione;
  • è vietato l’utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500.

Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto può essere sanato con il ravvedimento operoso, corrispondendo gli interessi di mora ed una sanzione commisurata ai giorni di ritardo.