Con l’entrata in vigore del D.L. 24/04/2014 n. 66, si rendono operative le norme approvate dal Consiglio dei Ministri del 18 aprile.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge in oggetto, si rendono operative le norme approvate dal Governo nel corso del Consiglio dei ministri del 18 aprile u.s., che prevedevano, in un primo momento, diverse disposizioni in materia di fiscalità agricola, come l’aumento generalizzato degli estimi catastali, la revisione del regime speciale IVA e l’abrogazione dell’esonero IVA per gli agricoltori fino a 7.000 euro di volume d’affari. Dopo un iter che ha visto impegnata la Confederazione a contenere e a contrastarne gli effetti, restano, comunque, le misure sulla revisione delle zone esenti dall’IMU e sulla modifica del regime di tassazione del reddito derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali.

Si fornisce, di seguito, un primo commento delle norme fiscali di maggiore interesse contenute nel decreto in esame.

Revisione delle zone montane e collinari esenti dall’IMU (Art. 22, c. 2)
E’ demandata ad un apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle politiche agricole ed alimentari e dell’interno l’individuazione dei comuni dove si applica l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli, ex art 7, lett. h) del D. Lgs. n. 504/92). La revisione del criterio di esenzione, che fino ad oggi ha fatto riferimento alle aree montane e collinari di cui all’art. 15 della L. n. 984/77, si basa sull’introduzione di un livello altimetrico dei comuni riportato nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT, in maniera da ottenere un gettito non inferiore ai 350 milioni di euro.
La revisione troverà applicazione dall’ anno 2014 e potrà prevedere una diversificazione tra terreni posseduti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, o da altri soggetti. Sul punto, va notato che la norma fa riferimento al solo “possesso” dei terreni non congiunto con la simultanea condizione della “conduzione” che costituisce, invece, il criterio con cui sono concesse agli IAP e CD le altre agevolazioni in tema di IMU.
L’applicazione della norma, a partire dal corrente anno, impone, previa emanazione del decreto ministeriale, di tener conto della nuova riclassificazione già dal pagamento della prima rata IMU 2014, da corrispondere entro il prossimo 16/06/2014.
Si ricorda, infine, che per i fabbricati rurali strumentali non è necessaria alcuna disposizione di esenzione atteso che dal 2014, a norma dell’art. 1 c. 708, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) i fabbricati rurali strumentali sono oggettivamente esclusi dall’IMU (v. circolare confederale n. 14520 del 02/01/2014).

Regime di tassazione della produzione di energia da fonti agroforestali (art. 22, c. 1)
Con la modifica dell’art. 1, c. 423, della L. n. 266/2005, il reddito derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali (biogas, biomasse, fotovoltaico, ecc.) non è più determinabile sulla base del reddito agrario, ma con l’applicazione, all’ammontare dei corrispettivi soggetti ad IVA, del coefficiente di redditività nella misura del 25 per cento. Anche questa misura trova applicazione dal periodo d’imposta 2014 per cui se ne deve tener conto ai fini dell’acconto dovuto per il corrente anno. Resta ferma la facoltà di optare per la determinazione del reddito in via ordinaria (differenza tra costi e ricavi). La misura, stante alla lettera della disposizione, riguarda tutti i soggetti indipendentemente dalla forma giuridica con cui è svolta l’attività agricola (imprese individuali, società semplici, Snc, Sas, Srl, ecc.); tuttavia, va osservato che l’applicazione della misura forfettaria del 25 per cento alle società di capitali è alquanto dubbia posto che per altre tipologie di attività agricole connesse (agriturismo, prestazione di servizi con l’utilizzo di risorse e strumenti normalmente utilizzati nell’attività agricola esercitata, allevamenti eccedenti, ecc.) è generalmente prevista la determinazione del reddito su base ordinaria.
Va, inoltre, osservato che il riferimento all’ammontare dei corrispettivi ai fini IVA comporta che il contributo corrisposto dal GSE per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, almeno fino al IV conto energia, a titolo di tariffa incentivante, non concorre a determinare la base su cui applicare la percentuale del 25 per cento atteso che il relativo valore è escluso dall’IVA (v. Circolari n. 46/2007 e 32/2009 dell’Agenzia delle entrate).
Infine, per quanto riguarda l’IRAP, la fuoruscita dal perimetro del reddito agrario delle attività in parola ha come conseguenza l’applicazione della nuova aliquota ordinaria del 3,5 per cento.

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (art. 1)
In attesa di interventi strutturali a valere dall’anno 2015 e seguenti, al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, è disposta, con l’introduzione di un apposito comma 1-bis all’art. 13 del TUIR (recante disposizioni sulle detrazioni per lavoro dipendente), l’attribuzione di un credito (bonus), per il periodo d’imposta 2014, pari a 640 euro (80 euro mese x 8 mesi), a favore dei titolari di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative, co.co.pro., lavori socialmente utili, ecc.), con esclusione dei titolari di redditi da pensione, se il reddito complessivo non supera i 24 mila euro. Se il reddito complessivo è superiore a 24 mila, ma non a 26 mila euro, il credito è riconosciuto in via decrescente in base ad un rapporto che ne riduce l’ammontare, fino ad annullarlo, man mano che il reddito complessivo si avvicina alla soglia dei 26 mila euro.
Il credito, rapportato al periodo di lavoro nell’anno (dovrebbe trattarsi dei 12 mesi canonici), non concorre a determinare il reddito imponibile ed è concesso automaticamente senza nessuna richiesta da parte del lavoratore, a condizione che l’imposta lorda (Irpef), calcolata sui predetti redditi di lavoro dipendente e assimilati, risulti superiore all’ammontare della detrazione spettante a norma dello stesso art. 13, comma 1. Di conseguenza, il credito non è attribuito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati il cui reddito non superi gli 8.000 euro in quanto l’importo della detrazione è superiore alla relativa imposta lorda (c.d. incapienti). Viceversa, va attribuito ai soggetti di cui sopra anche se l’imposta netta risulti pari a zero per effetto delle applicazione di altre detrazioni quali quelle per i familiari a carico ovvero per spese e oneri.
Il credito è erogato materialmente dai sostituti d’imposta, di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/73, comprese le imprese agricole, che devono ripartirlo fra le retribuzioni corrisposte successivamente all’entrata in vigore del decreto legge rapportandolo a ciascun periodo di paga.
Ai fini dell’attribuzione del credito il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, il monte ritenute disponibili in ciascun periodo di paga, e per la differenza i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo. Considerata la novità dell’istituto in commento e la varietà delle situazioni contrattuali che possono verificarsi nella pratica (part-time, diversi sostituti per diversi rapporti di lavoro o co.co.pro., cessazione o inizio del rapporto in corso d’anno, assenza del sostituto d’imposta come nel caso di colf e badanti, ecc. ), si è in attesa dei necessari chiarimenti delle amministrazioni competenti di cui sarà data opportuna informativa da parte dagli uffici confederali.

Riduzione delle aliquote IRAP (art. 2)
Nell’ambito della più generale riduzione del 10 per cento delle aliquote IRAP per tutti i settori economici, l’aliquota ordinaria per le imprese agricole dell’1,9 per cento è fissata all’1,7 per cento. Tuttavia, la misura dell’acconto previsionale per il 2014 dovrà essere calcolata con l’aliquota dell’1,8 per cento. Ovviamente, resta ferma la possibilità di calcolare l’acconto con il c.d. metodo storico.

Anticipo versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni aziendali (art. 4, c. 11)
Per le imprese che hanno rivalutato il valore dei beni nel bilancio 2013 è disposto il pagamento dell’imposta sostitutiva in un unica soluzione, entro il prossimo 16/06/2014, anziché in tre rate annuali senza interessi, come previsto dall’art. 1, c. 145, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014). L’anticipazione del pagamento dell’imposta sostituiva, che prevede il versamento del 16 per cento o del 12 per cento dei maggiori valori attribuiti alle diverse tipologie di beni (beni ammortizzabili e altri beni), molto probabilmente, costringerà le società che hanno optato per la rivalutazione, in sede di presentazione dei progetti di bilancio, a rivedere le scelte già operate prima della definitiva approvazione assembleare, in considerazione del mutato calcolo di convenienza tra l’importo dell’imposta sostitutiva da versare in un unica soluzione e il risparmio fiscale IRES ed IRAP derivante dai nuovi valori, peraltro differito dal 2016 in poi.

Versamenti con il Mod. F24 (art. 11, commi 2 e 3)
In base alle nuove regole introdotte dalla disposizione in esame, dal 01 ottobre 2014, le compensazioni o i versamenti di importo superiore ai 1.000 euro con il Mod. F24 potranno effettuarsi solo in via telematica, indipendentemente se si è possessori o meno della partita IVA. Più in particolare:
a) andranno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (entratel o fisconline) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) si dovranno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con le entrate (Banche, Poste italiane o agenti della riscossione) quando siano effettuate compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo ovvero nel caso in cui il saldo finale sia superiore a 1.000 euro.
E’ ammesso che l’utilizzatore di servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (home banking, ecc), ad es. il consulente, possa inviare la delega di pagamento di un proprio cliente mediante addebito su un proprio c/c, previo rilascio da parte di quest’ultimo di apposita autorizzazione all’intermediario (Banca, ecc.). L’intestatario della delega resta, comunque, responsabile ad ogni effetto del mancato pagamento. I rapporti tra l’utilizzatore (consulente) e cliente è opportuno siano disciplinati tra le stesse parti.