Il tasso di interesse di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito per le transazioni commerciali di cui al D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D. Lgs n. 192/2002, è pari a11’8,75 %.
Il tasso di interesse da corrispondere in caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito nelle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari ex art. 62 I. n. 27/2012, è pari al 10,75 per cento.

Si rende noto che, con un comunicato pubblicato nella G.U. n. 14 del 17 gennaio scorso, il Ministero dell’Economia ha fissato il tasso di riferimento per il periodo 1 gennaio — 30 giugno 2013 allo 0,75 per cento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs n. 192/2002.
In base alla normativa applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2013 a tutte le transazioni commerciali, l’interesse legale di mora — da corrispondere in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo — è calcolato sulla base del tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
Il tasso di riferimento, che per il semestre 30 giugno 2012 — 31 dicembre 2012 era fissato all’1%, è oggi stato abbassato di un quarto di punto percentuale, con la conseguenza che n elle transazioni c ommerciali c ui s i a pplica i I D.Lgs. n. 2 31/2002 l’interesse applicabile nel periodo 1 gennaio — 31 giugno 2013 è pari all’8,75 % (salvo che le parti non convengano un tasso di interesse moratorio diverso da quello legale, purché non iniquo’).
Va inoltre segnalato che il nuovo tasso di riferimento incide anche sulla quantificazione degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito nelle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari ex art. 62 I, n. 27/2012 .
Ed invero il D.M. n. 199/2012, attuativo dell’art. 62, rinvia per calcolare il tasso di riferimento all’art. 5 D,Lgs n. 231/2002, con la conseguenza che, considerata la modifica intervenuta con il D.Lgs n. 192 che ha elevato da 7 a 8 punti percentuali l’aumento del tasso di riferimento, le quantificazioni di detto tasso per il semestre 1 gennaio — 30 giugno 2013 pari allo 0,75 per cento e l’ulteriore maggiorazione di 2 punti percentuali fissati dall’art. 62 co. 3, si deve concludere che per il suddetto periodo, in caso di ritardato pagamento nelle cessioni cui si applica l’art. 62, il debitore è tenuto a corrispondere un interesse complessivo pari al 10,75 per cento.