Si fa presente che con circolare n. 14, del 18 marzo c.a., l’Agenzia delle Entrate, nelle more del completo recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva 2008/8/CE, del 12 febbraio 2008, e della Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008, preso atto delle numerose richieste di chiarimento in relazione a taluni adempimenti, ha fornito ulteriori precisazioni affrontando i punti di maggiore criticità.

Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
Ad integrazione della precedente circolare n. 5, del 17/02/10, l’Amministrazione finanziaria è tornata sul tema relativo alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Innanzitutto, tenendo conto delle nuove regole di presentazione dei modelli Intrastat individuate in un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/02/10, l’Agenzia ha ribadito che la novità di rilevante interesse riguarda l’estensione dell’obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi di beni anche alle prestazioni di servizi, effettuate o rese in ambito comunitario. In ordine alla periodicità temporale di presentazione, l’Amministrazione ha inoltre segnalato che i predetti elenchi possono avere una cadenza di presentazione differente. Gli stessi, devono essere infatti presentati ogni trimestre, ovvero ogni mese, a seconda che venga superata o meno la soglia dei 50 mila euro. In ogni caso, la periodicità annuale non è più prevista. Pertanto, per effetto dell’art. 2, comma 1, del suindicato decreto, ciascun elenco riepilogativo deve essere presentato con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a euro 50 mila;
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
Per verificare, poi, il superamento dei 50 mila euro, le singole categorie di operazioni non si devono sommare; il superamento del plafond deve essere, infatti, accertato distintamente: da un lato, per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, dall’altro per l’elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute.
Da ciò ne deriva la possibilità che il medesimo soggetto, sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale, per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi, e ad una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.
Inoltre, va tenuto presente che, nel caso di superamento della soglia di 50 mila euro, per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni, o solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari ovvero, solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari), scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di cessioni o di acquisti.
Così l’Agenzia: " se nel corso di un trimestre, un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro e, nel medesimo periodo, ha prestato servizi per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi", in quanto una delle due categorie di operazioni ( nel caso di specie, le cessioni di beni), ha superato la soglia dei 50 mila euro.
Pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria, comporta l’applicazione della periodicità mensile anche per l’altra categoria.
L’Agenzia ha chiarito che nel caso in cui il soggetto obbligato dovesse superare nel corso del trimestre la soglia di 50 mila euro, secondo le indicazioni sopra evidenziate, lo stesso, sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Un altro importante chiarimento è quello relativo ai contribuenti tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat, in relazione alle sole prestazioni di servizi (rese e/o ricevute). Invero, poiché le nuove regole disciplinanti la territorialità dei servizi, hanno effetto dal 1° gennaio 2010, i contribuenti tenuti alla compilazione degli Intrastat-servizi, nascono “naturalmente” come soggetti obbligati alla presentazione trimestrale. Ad essi si applica, infatti, il principio desumibile dall’articolo 2, comma 2, del decreto sopraindicato che stabilisce la presentazione con periodicità trimestrale degli stessi elenchi.
Pertanto, per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti), la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade nel corso del mese di aprile 2010, sempre che non sia stata superata, nel corso del primo trimestre, la soglia dei 50milaeuro.
Per questi soggetti, dunque, non si tiene conto delle operazioni, attive e passive, effettuate nel corso del 2009.
Sempre in relazione ai servizi, l’Amministrazione ha chiarito inoltre che, per quanto riguarda i servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello Intrastat devono essere quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità, sia in caso di autofattura, ai sensi dell’ art. 17, secondo comma, del DPR. n. 633/72 (Decreto IVA), sia in quello di integrazione della fattura ricevuta dal contribuente estero, così come chiarito con circolare n. 12/E del 12 marzo 2010.

Con riguardo, infine, ai termini di presentazione di tutti gli elenchi in commento, l’Amministrazione, richiamando l’art. 3, comma 1, del più volte citato decreto, ha precisato che gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, tali elenchi potranno essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
L’Amministrazione ha precisato inoltre che la scadenza per la presentazione dei modelli di gennaio, può contare sulla proroga di 60 giorni prevista dall’art. 3 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000). In questo modo i soggetti che non hanno provveduto alla presentazione entro il 25 febbraio scorso, possono beneficiare della dilazione da calcolare a partire dal 5 marzo c.a., data di pubblicazione nella G.U., del Decreto del 22/02/10, di attuazione della nuova disciplina intracomunitaria.

In sostanza, l’obbligo può essere adempiuto entro il 4 maggio prossimo, senza che possano essere applicate sanzioni per la tardiva presentazione.

Inversione contabile per le cessioni di beni
Il nuovo articolo 17, del DPR. n. 633/1972, ha reso obbligatorio il meccanismo del c.d. reverse chargé, tutte le volte in cui, per operazioni che si considerano effettuate in Italia, nei confronti di soggetti passivi IVA, il cedente o prestatore, sia un non residente.
La versione del predetto articolo 17, in vigore fino al 31 dicembre 2009, comportava,infatti, che gli obblighi e i diritti, derivanti dall’applicazione della disciplina IVA relativa ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato, da o nei confronti di un soggetto non residente, e senza stabile organizzazione in Italia, potevano essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dal medesimo direttamente, ovvero tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Orbene, la nuova versione dell’art.17, stabilisce che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, (…), sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

In altri termini, il soggetto residente, assume sempre la qualifica di debitore dell’imposta, da assolvere mediante applicazione del meccanismo del reverse charge. Ciò anche nell’eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato, o ivi disponga di un rappresentante fiscale.
La modifica normativa in esame, seppur con valenza retroattiva al 1° gennaio, è intervenuta ad opera del D.Lvo n. 18/10, entrato in vigore lo scorso 20 febbraio c.a.
In relazione a tale sovrapposizione normativa, l’Agenzia ha chiarito che per le operazioni effettuate fra il 1° gennaio e il 19 febbraio 2010, sono fatti salvi i comportamenti dei cessionari o dei committenti non residenti che, in assenza di malafede, non abbiano assolto l’imposta. Per questi contribuenti, pertanto, per effetto dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000), non scatterà la ordinaria sanzione (compresa fra il 100 e il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro).