L’Agenzia delle Entrate, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di contrasto alle frodi IVA, ha stata introdotto, mediante modifica dell’art. 35 del DPR n. 633/72, l’obbligo di ottenere una specifica autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie attraverso l’inclusione dei soggetti passivi IVA nell’archivio informatico VIES (VAT Information Exchange System).

Soggetti che iniziano l’attività
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (Mod. AA9 e AA7) manifestando l’eventuale volontà di porre in essere operazioni intra UE, ai sensi del D. L. n. 331/93.L’Agenzia delle Entrate verificati, entro 30 giorni, i fattori di rischio ed altri requisiti del soggetto richiedente provvede alla sua iscrizione, dal trentunesimo giorno, nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie, salvo che non venga emanato apposito provvedimento di diniego. Entro i successivi 6 mesi, a seguito di ulteriori controlli, l’Agenzia  può emanare, in caso di esito negativo del controllo, un apposito provvedimento di revoca. Entrambi i provvedimenti, di diniego o di revoca, sono impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie competenti entro 60 giorni dalla data della loro notificazione.
Nei successivi 30 giorni alla richiesta della partita IVA potranno essere effettuate solo operazioni IVA interne. Solo dal 31° giorno, salvo provvedimento di diniego, potranno essere effettuate operazioni intra UE. E’, inoltre, ammessa la possibilità per il contribuente di richiedere la non inclusione nell’archivio entro 30 giorni dalla iniziale manifestazione di volontà.

Soggetti che presentano la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31/05/2010 fino al 28/02/2011
Tali soggetti sono esclusi, entro il 28/02/2011, dall’archivio VIES qualora abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31/05/2010 senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero non abbiano comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie ed adempiuto agli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi.
Gli stessi soggetti, qualora intendano porre in esser operazioni intracomunitarie possono richiedere l’inclusione nell’archivio presentando apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate (vedi fac-simile modello – All. 1 in fondo alla pagina). Pertanto, se si prevede di effettuare operazioni intra UE, è opportuno presentare l’apposita istanza entro il 29/01/2011 in modo da evitare la cancellazione dall’archivio entro il predetto termine del 28/02/2011. Infatti, decorsi i 30 giorni dalla presentazione dell’istanza vale la regola del silenzio assenso (v. sopra).
Si ritiene, comunque, che i soggetti cancellati dall’archivio potranno presentare l’apposita istanza quando intenderanno compiere operazioni intracomunitarie.

Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31/05/2010
Anche per tali soggetti, è prevista la cancellazione dall’archivio, entro il 28/02/2011, qualora non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA 2009. Valgono le stesse considerazioni già indicate sopra circa l’opportunità per gli stessi soggetti di presentare l’istanza di iscrizione entro il 29/01/2011 qualora si preveda di effettuare operazioni intra UE.

Click >>QUI<< per scaricare il fac-simile dell’istanza per richiedere l’inclusione nell’Archivio VIES