Com’è noto, a partire dall’1.1.2019 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le aziende agricole, con la sola esclusione delle operazioni con soggetti esteri

In previsione di questo obbligo, molti fornitori stanno inviando in questi giorni ai propri clienti una specifica comunicazione, con la quale viene chiesto di indicare l’indirizzo al quale la fattura elettronica dovrà essere recapitata.

Tale comunicazione è inviata su esclusiva iniziativa del fornitore, allo scopo di aggiornare le proprie anagrafiche “interne” che saranno utilizzate per l’emissione delle fatture elettroniche.

Il contribuente, in qualità di acquirente, ha la possibilità di scegliere tra diverse alternative per individuare l’indirizzo presso cui ricevere le fatture elettroniche: si può utilizzare un “Codice Destinatario” oppure un indirizzo PEC.

Tuttavia, se si è provveduto a delegare un intermediario per l’emissione e/o la registrazione delle fatture elettroniche, non rileva quanto indicato in fattura, perché il SdI (Sistema di Interscambio) inoltra la fattura secondo quanto risulta registrato all’Agenzia delle Entrate.

Le aziende che hanno sottoscritto la delega a Confagricoltura, quale intermediario per la gestione delle fatture elettroniche, riceveranno quindi le fatture dei propri fornitori tramite il SdI sulla base del “Codice Destinatario” che all’Agenzia delle Entrate risulta già abbinato all’intermediario Confagricoltura.

Pertanto, non serve comunicare al fornitore nessun “Codice Destinatario”, per rispondere alla richiesta del fornitore è sufficiente indicare un indirizzo di casella PEC.