Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21/03/2016, è stata approvata la nuova versione del modello IVA TR 2016, utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito IVA del primo trimestre 2016.

Tale versione recepisce le ultime novità in vigore dal 2016; in merito, va evidenziato che sono state inserite le nuove percentuali di compensazione del 7,65%, 7,95% e 10% relativamente alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e del latte fresco (si v. circ. conf. n. 15269 del 23/02/2016 ), nonché la nuova aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie/educative/assistenziali

Presupposti
Come noto, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2 del Dpr n. 633/72, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione nel mod. F24, del credito Iva trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, se nel trimestre di riferimento:
1) sono state effettuate prevalentemente operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti (si ricorda che le operazioni assoggettate allo split payment e al reverse charge, di cui agli artt. art. 17 e 17-ter, Dpr n. 633/72, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media);
2) sono state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate;
3) sono stati effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/ 3 degli acquisti imponibili del trimestre;
4) vi è presenza di rappresentanza fiscale o di identificazione diretta;
5) sono state poste in essere per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, (nei confronti di soggetti passivi esteri), prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi di cui all’art. 19, comma 3, lett. a -bis .

Termini di presentazione
Il modello va presentato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Le scadenze sono quindi così stabilite:
• 1° trimestre (gennaio – febbraio – marzo): 30 aprile;
• 2° trimestre (aprile – maggio – giugno): 31 luglio;
• 3° trimestre (luglio – agosto – settembre) 31 ottobre.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui la scadenza per la presentazione cada di sabato o di giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
È comunque da tenere presente che se un modello Iva TR viene trasmesso nei termini, ma poi scartato dal servizio telematico, si considera comunque tempestivo se viene ritrasmesso nei 5 giorni successivi alla data della comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Analogamente a quanto previsto per il credito Iva annuale, anche l’utilizzo in compensazione nel
mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi:
– pari o inferiori a € 5.000 annui non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto il contribuente può utilizzare il credito Iva trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che in base all’art. 38-bis, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), per richiedere il rimborso del credito Iva di importo superiore a €15.000 (senza prestazione della garanzia), è necessario l’apposizione del visto di conformità.
Si rammenta, al riguardo, che possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione Iva: gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioniere commercialista, i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-Imprese.

Novità del Modello
Di fatto, nel modello:
–  sono stati inseriti nel quadro TA e TB i righi riservati all’indicazione delle operazioni soggette alle nuove percentuali del 5%, 7,65%, 7,95% e 10% (v. sopra);
– è stato inserito a rigo TD9 il nuovo campo 2 riservato all’indicazione del credito IVA richiesto dalla controllante.
Si ricorda che gli imprenditori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tab. A, prima parte, allegata al DPR n. 633/72, ai sensi degli artt. 8, comma 1, 38-quater e 72, nonché cessioni di prodotti agricoli intraUE, devono riportare nel rigo TC5 l’IVA “teorica” detraibile ex art. 34, comma 9.
L’importo da indicare va determinato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili qualora le operazioni fossero state effettuate in Italia.

Ulteriori informazioni all’indirizzo www.agenziaentrate.it