Il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il MIPA, ha espresso il parere secondo cui è obbligato ad iscriversi nel Registro delle Imprese l’Imprenditore Agricolo che eserciti attività di vendita dei prodotti agricoli provenienti dai propri fondi, anche se esonerato da obblighi di IVA.

Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico con una nota dell’8 maggio u.s. prot. 77217 ha diramato un parere, espresso in accordo con il MIPA, avente ad oggetto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’Imprenditore Agricolo, qualora eserciti attività di vendita dei prodotti agricoli provenienti dai propri fondi ex art. 4 D.Lgs n. 228/2001, anche se esonerato da tale obbligo in base ad una norma di legge.
In particolare era stato sollevato il dubbio da parte di un’amministrazione locale circa l’obbligatorietà di tale iscrizione, nel caso specifico di un soggetto che dichiarava di non esservi tenuto avendo un fatturato annuo inferiore alla soglia di € 7.000 ai sensi dell’art. 2 L. n. 77/1997.
Com’è noto, infatti, l’art. 2 comma 3 della Legge n. 77/1997 e ss., in riferimento all’art. 34 comma 6 DPR n. 633/1972 e ss. (Imposta sul Valore Aggiunto), esonera dall’iscrizione al Registro delle Imprese i produttori agricoli con un volume d’affari nell’anno solare precedente, pari od inferiore a € 7.000.

In ordine alla questione prospettata, il Ministero, richiamando una precedente nota del MIPA, ha precisato che l’art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 e ss., nel disciplinare l’esercizio della vendita di prodotti da parte degli imprenditori agricoli, singoli od associati, prevede espressamente al comma 1 l’obbligatorietà della loro iscrizione al Registro delle imprese. La medesima previsione 6 contenuta anche negli artt. 4 co. 2 e 3 e nel Decreto del MIPAAF 22 novembre 2007 con riguardo alle vendite effettuate nei mercati agricoli.

Per quanto precede appare chiaro, evidenzia il MISE, che l’agricoltore che operi nel richiamato regime di esonero, vale a dire con un volume d’affari annuo pari od inferiore a € 7.000, dovrà invece iscriversi al Registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.
II chiarimento fornito dal MISE, non incide tuttavia sul contenuto dispositivo dell’art. 4 citato che, come noto, esonera alcuni tipi di vendita dagli obblighi previsti in materia di comunicazione di inizio attività (vendita al dettaglio su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private nella disponibilità dell’imprenditore; vendite effettuate in sagre, fiere, manifestazione a carattere religioso, benefico o promozionale di prodotti locali).