PEC per le IMPRESE INDIVIDUALI
Le imprese individuali che, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012 (ossia il 20.10.2012), si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, hanno l’obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo Pec e di iscriverlo al Registro delle imprese, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.
L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da un’impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di Pec, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.,
sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Le imprese individuali attive alla predetta data e non assoggettate a procedure concorsuali, avranno tempo fino al 31.12.2013 per attivare la Pec e depositare l’indirizzo presso il Registro delle imprese.
La norma, di fatto, estende l’obbligo della Pec — già previsto per le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e per le Amministrazioni pubbliche — di cui all’art. 16, co. 6, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2.
Prima della novella legislativa, rimanevano esclusi da tale obbligo le imprese individuali e i consorzi tra imprese; ora si cerca di colmare tale vuoto normativo, sottoponendo all’obbligo di dotarsi di Pec anche le imprese individuali.
La disposizione è orientata altresì alla semplificazione del processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra pubblica Amministrazione, professionisti e imprese, attraverso l’utilizzo di strumenti telematici di supporto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 1, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dal successivo decreto attuativo, il D.P.C.M. 22.7.2011, dall’1.7.2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche potranno essere effettuati esclusivamente in via telematica; a decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avverranno mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli artt. 48 e 65, co. 1, lett. c-bis), D.Lgs. 82/2005.
Entro 6 mesi dal 20.10.2012 è prevista l’istituzione (nuovo art. 6-bis, D.Lgs. 82/2005), presso il Ministero dello Sviluppo economico, dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti, «al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica».
PAGAMENTI ELETTRONICI
Per quanto riguarda il settore privato, la norma dispone che dall’1.1.2014 tutti i soggetti che effettuano la vendita di prodotti e la prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (Bancomat).
Ciò comporta la necessità, per tali soggetti, di dotarsi del POS (Point of Sale).
L’attuazione dello specifico obbligo è affidata a uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, che dovranno disciplinare eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione, anche in relazione ai soggetti interessati.
Inoltre, si potranno estendere gli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici (ad esempio, carte di credito o bonifici bancari o postali), anche con tecnologie mobili.