Sulla G.U. N° 221 del 22.9.2011 è stato pubblicato il D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151 che contiene norme per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 e i suoi contenuti sono stati illustrati dalla lettera-circolare del Ministero dell’Interno – DCPREV del 6 ottobre 2011.
Il D.P.R. N° 151/2011 si propone di rendere più snella, veloce ed efficace l’azione amministrativa dei Comandi prov.li dei VVFF concentrando la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato-
A tal fine distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie: A, B, e C, che sono assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Le attività incluse nella categoria A sono quelle considerate meno pericolose, quella della categoria B di media pericolosità e quelle della categoria C di rischio elevato.
L’art. 4, comma 1, prevede che il titolare dell’attività soggetta a controllo, prima dell’inizio dell’attività stessa, presenti una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che produce gli stessi effetti giuridici del rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).
La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando Provinciale VVFF, direttamente oppure attraverso il SUAP (sportello unico per le attività produttive), è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.
La SCIA dovrà essere corredata da atti “tecnico-amministrativi”, comprensivi di:
– una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la quale il titolare dell’attività segnala l’inizio dell’attività;
– un’asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
– la certificazione e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi , gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Il D.P.R. N° 151/2011, oltre ad aggiornare le procedure amministrative, ha anche aggiornato l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi. Questa parte della norma  introduce preoccupanti elementi innovativi per il settore agricolo.
In particolare:
– non è più prevista l’esenzione dal controllo di prevenzione incendi per i depositi di gasolio agricolo di capacità non superiore a 25 metri cubi (vi rientravano i depositi che non venivano utilizzati per il rifornimento delle macchine agricole);
– per quanto riguarda i contenitori/depositi mobili per il rifornimento delle macchine agricole, di capacità geometrica inferiore a 9 metri cubi (normati dal DM 19.3.1990) prima esclusi dalla normativa antincendio, questi vengono ora inseriti al punto 13 delle attività soggette a controllo.
Riportiamo qui di seguito l’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi – di maggiore interesse per il settore agricolo – elencate nell’allegato 1 al D.P.R. 151/2011:

N.
ATTIVITA’
CATEGORIA
A
B
C
1
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.
 
 
Tutti
12
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C a capacità per c geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)
liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3
13
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.
 
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi
Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
Solo liquidi combustibili
tutti gli altri
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti
gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
 
 
tutti
27
Mulini per cereali ed altre macinazioni con
potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
 
Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28
Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
 
 
tutti
29
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
 
 
tutti
30
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
 
 
tutti
31
Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
 
 
tutti
32
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
 
 
tutti
36
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
 
fino a 500.000 kg
oltre 500.000 kg
49
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
fino a 350 kW
oltre 350 kW e fino a 700 kW
oltre 700 kW
66
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta
(campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
fino a 50 posti letto
oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
oltre 100 posti letto
69
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
fino a 600 m2
oltre 600 e fino a 1.500 m2
oltre 1.500 m2
70
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci a materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
 
fino a 3.000 m2
oltre 3.000 m2
74
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
fino a 350 kW
oltre 350 kW e fino a 700 kW
oltre 700 kW
75
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .
Autorimesse fino a 1.000 m2
Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2;
ricovero di natanti ed aeromobili
oltre 500 m2 e fino a 1000 m2
Autorimesse oltre 3000 m2;
ricovero di
natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2;
depositi di mezzi rotabili
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: il comma 4, art. 11 del DPR 151/2011 prevede che le attività in esercizio al 7 ottobre 2011, che ai sensi della normativa precedente non erano soggette alla normativa antincendio ma che ora risultano ricomprese nell’elenco, dovranno espletare i nuovi adempimenti entro il 6 ottobre 2012.