Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’economia e finanze, un decreto-legge che prevede misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia.
In sede di prima lettura, si sottolinea come all’articolo 7, comma 2, lettera dd), vengano riaperti i termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, con destinazione agricola.
Pertanto, il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2001, n. 27 risulta, a seguito della modifica contenuta nel decreto-legge in oggetto, del seguente tenore:
“2. Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2012. “.

Si ricorda che il testo dell’articolo 7 della legge n. 448 del 2002 è il seguente:
“7. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata (20).
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.”.

Si sottolinea, inoltre, come l’articolo 7 (semplificazione fiscale), del decreto-legge in oggetto al comma 1, lettera f), preveda, tra l’altro, per ridurre il peso della burocrazia, che i contribuenti “non devono fornire informazioni che siano già in possesso del fisco e degli enti previdenziali, ovvero che queste possano essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni e che (c. 1, lett. a), “il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato,  può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di 15 giorni.”.