Con nota del 12 gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una richiesta di chiarimento da parte di Confagricoltura, ha precisato che l’attività vinicola esercitata dall’imprenditore agricolo su quantitativi di vino acquistati presso terzi, e sottoposti prima della immissione in consumo a successive lavorazioni in azienda, rientra nel novero delle attività agricole connesse e genera reddito agrario a norma dell’art. 32 del Tuir, purché venga rispettato il principio della prevalenza del vino prodotto da uve proprie rispetto a quello acquistato
Più precisamente, la Confederazione ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette ai redditi derivanti dall’attività vinicola esercitata da alcune aziende associate, su quantitativi di vino acquistati presso terzi in misura non prevalente rispetto alla produzione di vino derivante dalla vinificazione di uve proprie, atteso che il vino acquistato viene sottoposto ad una serie di lavorazioni, prima della immissione nel consumo.
In particolare, le predette lavorazioni consistono nell’aggiunta di conservanti per esigenze di tutela igienico-sanitarie del prodotto, nonché in operazioni di filtrazione per garantire la stabilizzazione microbiologica  del vino.
L’Agenzia, nel richiamare i chiarimenti forniti con propria circolare n. 44 del 15/11/04, ha ribadito che a norma dell’art. 32, secondo comma, lettera c) del Tuir,  si considerano attività connesse tassate su base catastale anche quelle attività derivanti dalla manipolazione e trasformazione di beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
Atteso che tale decreto contempla tra i prodotti agricoli che possono rientrare nella disciplina dell’art. 32 del Tuir "la produzione di vini", di cui al codice Ateco 15.93.1, nonché i beni che derivano dall’attività di "manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13 (codici di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004) e di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi", si veda da ultimo il D.M. 27 ottobre 2007, a parere dell’Agenzia le operazioni di filtrazione del vino, poste in essere dall’imprenditore agricolo, possono qualificarsi attività connesse in tal senso, in quanto consistenti in una mera attività di manipolazione.
L’Amministrazione finanziaria ha ribadito, infine, che, nel caso di specie, deve essere comunque rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti propri su quelli acquistati da terzi.
Infatti, come esplicitato nella circolare n. 44/E del 2004, i redditi prodotti da attività agricole connesse di manipolazione e trasformazione, realizzate utilizzando prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere miglioramento qualitativo del prodotto finale ovvero un aumento quantitativo della produzione, rientrano nella disciplina del reddito agrario, a condizione che la produzione di prodotti propri sia prevalente rispetto ai beni acquistati.