Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare prot. 37 del 10.6.2013 in materia di collaboratori familiari in agricoltura. Click QUI per scaricare.
In estrema sintesi il Ministero dà indicazioni al proprio personale ispettivo di considerare collaborazioni occasionali di tipo gratuito (e quindi escluse dall’obbligo di inquadramento previdenziale) quelle rese da parenti o affini dell’imprenditore che siano pensionati e da familiari impegnati a tempo pieno presso altro datore di lavoro.
La circolare ribadisce inoltre che, con riferimento alle attività agricole, l’art. 74 D.Lgs n° 276/2003 dispone che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi …..”.
Il Ministero sostiene che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.
La circolare individua come parametro di riferimento per individuare la non abitualità delle prestazioni il limite temporale di 90 giorni nel corso dell’anno (frazionabili in 720 ore); questo limite non interesserebbe le prestazioni del familiare pensionato e impiegato full-time presso terzi.
Ci sembra che la Circolare fornisca una soluzione positiva e di buon senso a molte fattispecie che si presentano soprattutto in occasione dei periodi di raccolta dei prodotti ma che riguardano anche casistiche di gestione ordinaria (agriturismi, vendita diretta di prodotti, gestioni contabili familiari, etc.).