In relazione alla nascite avvenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo, affidatario) entro 5 mesi dalla nascita del figlio, DEVE usufruire del congedo obbligatorio di 2 giorni anche non continuativi (la Riforma Fornero prevedeva 1 solo giorno). Tali giornate possono essere godute anche durante il congedo di maternità della madre, in quanto aggiuntive ad esso.

Il padre PUO’ inoltre, usufruire del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche contemporaneamente all’astensione della madre. L’utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre, comporta la riduzione per il medesimo numero di giorni del congedo di maternità della madre, di conseguenza l’utilizzo del congedo facoltativo del padre presuppone un accordo tra i genitori.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre, spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione.
Il padre che intenda fruire del congedo sia obbligatorio che facoltativo, deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.
In caso di congedo facoltativo, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.