La nuova normativa per i datori di lavoro che intendano assumere personale che avrà contatti diretti e regolari con minori

datore-lavoroIl 6 aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 (che si allega), emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
L’art. 2, c. 1, del citato Decreto prevede che il datore di lavoro che “intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” deve acquisire il certificato del casellario giudiziale “al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Si tratta dei reati in materia di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e di adescamento di minorenni.
A norma del secondo comma del suddetto art. 2, il datore di lavoro che non adempia all’obbligo di acquisire il certificato del casellario giudiziale “è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.
Va precisato che l’obbligo in commento non si applica a tutti i datori di lavoro, ma solo a quelli che intendano assumere lavoratori per lo svolgimento di attività “che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
In sostanza, l’acquisizione del certificato del casellario del lavoratore è obbligatoria solo nei confronti dei lavoratori che, per la particolare tipologia di attività o di mansione svolta in azienda, vengono a contatto con soggetti minorenni  (ad esempio, per quanto riguarda le imprese agricole, le fattorie didattiche, o agriturismi con servizi dedicati ai bambini).
[highlight]Si sottolinea che l’obbligo di richiesta del certificato grava sul datore di lavoro, e non sul lavoratore
[/highlight]. La richiesta deve essere formulata all’Ufficio del casellario  del Tribunale competente attraverso un apposito modello predisposto dal Ministero della Giustizia e allegato alla Circolare del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014.
Sull’argomento, il Ministero della giustizia, con due diverse note, ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • l’obbligo non sorge nei casi di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro (ad es. volontariato), dato che la norma fa espresso riferimento al “datore di lavoro”;
  • nella fase di prima applicazione, il datore di lavoro interessato può, nelle more dell’acquisizione del certificato da parte delle autorità competente, farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva del certificato;
  • il certificato del casellario giudiziale deve essere richiesto dal datore di lavoro prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro.

La norma, peraltro non molto chiara, non sembra trovare applicazione alle assunzioni già avvenute prima del 6 aprile.

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