Il Ministero del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’autocertificazione di regolarità che i datori di lavoro debbono presentare entro il 30 aprile 2009 alla Direzione provinciale del lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ex art. 1, e. 1175-1176, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).
Come si ricorderà tale norma subordina l’accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale non solo alla regolarità contributiva, ma anche all’assenza, in capo al datore di lavoro interessato, di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi definitivi per illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro (cfr. circolari confederali n. 13188 del 18/09/2008, n. 13110 del 2010512008 e n. 13091 del 29/04/2008).

Al riguardo si rende noto che il Ministero del lavoro con due distinte comunicazioni (la lettera circolare n. 4549 del 31.03.2009 e circolare n. 10/2009) ha fornito i seguenti chiarimenti:
• l’autocertificazione relativa alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) può essere effettuata anche telematicamente ma solo nel caso in cui la dichiarazione sia firmata digitalmente ai sensi dell’art. 29, c. I, del d.lgs. n. 82/2005;
• l’autocertificazione deve essere presentata anche dai datori di lavoro che, pur non usufruendo attualmente di benefici normativi e contributivi, ne abbiano beneficiato successivamente all’entrata in vigore della norma (1° luglio 2007);
• l’autocertificazione va rinnovata ogni qual volta intervengano “variazioni rilevanti” di quanto già dichiarato, e cioè quando intervengano quei provvedimenti giurisdizionali o amministrativi definitivi per illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro che sono preclusivi dell’accesso ai benefici;
• in caso di pluralità di matricole INPS, senza accentramento, può essere comunque presentata un’unica autocertificazione purché recante l’indicazione di tutte le matricole INPS.

Infine si ricorda che non è necessario presentare l’autocertificazione in oggetto per accedere al “regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato e delle riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, etc. etc.) o territori (zone montane, etc. etc.”, come precisato sia dal Ministero del lavoro che dall’INPS con circolare ministeriale n. 5/2008 e circolare INPS n. 51/2008.
Pertanto i datori di lavoro agricolo che beneficiano solo di agevolazioni contributive per le zone svantaggiate e montane, ovvero del particolare regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato non sono tenuti a presentare l’autocertificazione in questione.

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