Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello (fai click >>QUI<< per scaricarlo) formulato da Confagricoltura, ha chiarito che le imprese agricole con volume d’affari superiore a 7.000 euro annui possono avvalersi di prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher) rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassaintegrati e disoccupati) nonché da prestatori con contratto di lavoro a tempo parziale.
Il Ministero del lavoro, quindi, ha ufficialmente condiviso l’interpretazione della nostra Organizzazione in merito all’applicabilità anche alle imprese agricole delle norme (art. 70, c. 1-bis, d.lgs. n.276/2003) che prevedono la possibilità – in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010 – di impiegare percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in prestazioni occasionali di tipo accessorio “in tutti i settori produttivi”.
E’ dunque definitivamente superata la posizione restrittiva assunta sull’argomento dall’INPS che aveva invece escluso tale possibilità per le imprese agricole con volume d’affari superiore a 7.000 euro annui, nel presupposto che alle stesse dovesse applicarsi solo ed esclusivamente la norma speciale (art. 70, c.1, lettera f) che, come noto, consente di utilizzare solo studenti, pensionati e casalinghe.

La Direzione Generale dell’INPS ha fornito indicazioni per la piena operatività delle nuove disposizioni di legge.
Per quanto riguarda le questioni di carattere generale, l’INPS ha chiarito quanto segue:
– per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi “attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo”. In sostanza l’INPS ribadisce che questo particolare tipo di prestazione deve essere connotato dalla “occasionalità” e dalla “accessorietà” ;
– il limite massimo dei compensi per tali tipologie di prestazioni – fissato in 5.000 euro per anno solare con riferimento al medesimo committente – deve intendersi “al netto” del prelievo pubblico sul valore del buono (25 per cento). Pertanto al prestatore possono essere erogati voucher per un valore complessivo fino a 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti);
– le prestazioni occasionali accessorie “debbono essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari”. Conseguentemente un’impresa non può utilizzare i voucher per far svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione;
– in via sperimentale e per l’anno 2009, possono rendere  prestazioni occasionali di tipo accessorio i “percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito”, ossia i lavoratori in cassa integrazione, anche in deroga, o in mobilità nonché coloro che percepiscono trattamenti di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione edile speciale. Tali soggetti possono rendere prestazioni occasionali accessorie nel limite di 3.000 euro per anno solare (senza perdere i relativi trattamenti a carico dell’INPS) e in tutti i settori produttivi.

Per quanto attiene invece agli aspetti che riguardano più direttamente le imprese agricole, la circolare dell’Istituto chiarisce quanto segue:
– le prestazioni occasionali di tipo accessorio possono essere rese, nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, oltre che dai pensionati e dagli studenti con meno di 25 anni, anche dalle “casalinghe”.
– per “casalinga” deve intendersi un soggetto (maschio o femmina) che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o dipendente in favore di terzi. Al riguardo l’INPS – in linea con quanto precisato nell’Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura del 23/06/2009 (cfr. circ. confederale n. 13410 del 24/06/2009) – ha chiarito che deve trattarsi di un soggetto che non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e in quello precedente. In caso di utilizzo di casalinghe/i per lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura, considerato che non esiste un sistema di certificazione univoca di tale status, riteniamo consigliabile farsi rilasciare dalla prestatrice (o dal prestatore) una dichiarazione di responsabilità che attesti: a) di essere casalinga/o; b) di non prestare attività lavorativa autonoma o dipendente in favore di terzi; c) di non avere svolto lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e in quello precedente.
– i giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti all’università o ad altro istituto scolastico possono rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio nell’ambito di attività agricole stagionali il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici. Per “periodi di vacanza” devono intendersi quelli natalizi (dal 1° dicembre al 10 gennaio), pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua) ed estivi (dal 1° giugno al 30 settembre).

Merita di essere sottolineato che le modifiche normative in commento hanno anche previsto che gli studenti con meno di 25 anni e i pensionati possono rendere prestazioni occasionali accessorie in tutti i settori produttivi (art. 70, c. 1, lettere “e” ed “h-bis”), senza limiti legati alla stagionalità dell’attività.
Tali disposizioni non appaiono coordinate con la norma che riguarda specificatamente l’agricoltura (art. 70, c. 1, lettera “f”) e che limita l’utilizzo di pensionati e studenti alle attività di carattere stagionale.
Resta quindi il dubbio se prevalga la norma generale (che consente l’utilizzo di studenti con meno di 25 anni e pensionati in tutti i settori  produttivi e per tutte le attività) o la norma speciale agricola (che limita l’utilizzo dei predetti soggetti solo per attività di carattere stagionale).
Poiché la circolare dell’Istituto non fornisce alcuna precisazione sul punto, Confagricoltura ha posto uno specifico quesito alle Amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e INPS).