Con il 31 maggio si conclude la possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi. Dal primo giugno la valutazione dei rischi dovrà essere effettuata secondo le disposizione delle procedure standardizzate.
Come sottolineato dalla Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, per le aziende fino a 10 dipendenti, il prossimo 31 maggio 2013 è la data ultima di validità del l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i..
Dunque dal primo giugno, come indicato dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione dei rischi secondo le disposizioni del documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, documento approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.
Le procedure standardizzate sono composte di due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
Passaggi obbligati:
I nuovi obblighi
Dal primo giugno 2013 tutti i datori di lavoro che occupano da uno a 10 lavoratori, in qualsiasi settore, devono adotta re le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.
La definizione di lavoratore
La nozione di lavoratore è molto ampia:in base all’articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2008, vi rientrano tutte le persone che indipendentemente dal tipo di contratto, svolgono un’attività lavorativa (compresi apprendisti, soci lavoratori, tirocinanti), con o senza retribuzione.
L’elenco dei lavoratori
A ogni mansione va associato il nominativo dei lavoratori operanti in azienda per ottemperare agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi anche connessi a: stato di gravidanza, differenze di genere e di età, provenienza da altri paesi, specifica tipologia contrattuale.
Il documento da conservare
Il Dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce. Un documento per ogni attività produttiva.
Le sanzioni senza il DVR
La mancata valutazione dei rischi comporta [‘arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Sanzioni aumentate per alcune categorie di aziende più a rischio.
L’adozione facoltativa
Per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori l’utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi è facoltativo
I contenuti minimi
•           Descrizione dell’azienda
•           Identificazione dei pericoli presenti in azienda
•           Valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
•           Definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
La data certa
Anche al Dvr compilato con te procedure standardizzate va apposta una data certa o con firma congiunta di datore di lavoro, responsabile sicurezza e prevenzione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e medico competente, oppure con Pec o con altri mezzi legali
Gli altri adempimenti
In base alla valutazione del rischio occorre provvedere alla: formazione, informazione addestramento dei lavoratori, sorveglianza sanitaria se necessaria, adegua mento dei luoghi di lavoro (estintori, luci di emergenza eccetera)
L’assenza in caso di infortuni
Il datore di lavoro che non ha redatto il Dvr in caso di infortunio in azienda rischia l’imputazione per lesioni colpose o omicidio colposo, se l’incidente è collegato all’omissione