Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia e sicurezza di lavoro

1. FINALITA’
L’obiettivo del bando è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione.

2. MODALITA’ ATTUATIVE E NORMATIVA
I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi del decreto legislativo n.123/98 e s.m.i.
I contributi rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Ricordiamo che, dal 1° gennaio 2014, sono entrate in vigore le nuove disposizioni comunitarie in materia di “de minimis”:

  • per le imprese agricole il massimale è pari ad euro 15.000 nel periodo di tre anni;
  • per le altre imprese (comprese le aziende agrituristiche, quelle che producono energia fotovoltaica e da biomasse e quelle che trasformano e commercializzano prodotti agricoli) il massimale è pari a 200.000 euro.

3. RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI
Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Veneto è pari a complessivi € 22.410.718 di cui:

  • 21.593.850 per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1) ed i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • 816.868 per i progetti per la sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

4. REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

  • avere attiva nel territorio di questa Regione l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto.
  • essere iscritta nel Registro delle Imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
  • essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
  • non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
  • non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e quelli gestiti da ISMEA;
  • non aver ottenuto, contributi per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2010, 2011 o 2012 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1) progetti di investimento;
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
Negli allegati 1, 2 e 3, dell’Avviso, sono indicati, rispettivamente per ciascuna delle tre tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, l’elencazione delle spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima nonché i parametri ed i relativi punteggi.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva6 e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Nel caso in cui il progetto intervenga su più cause di infortunio o fattori di rischio, la valutazione dell’intero progetto sarà riferita alla sola causa di infortunio, o fattore di rischio, che l’impresa indicherà nel modulo di domanda on line. Pertanto tutte le altre voci di intervento, con i relativi costi, non riferite alla causa o fattore di rischio indicato, saranno decurtate dall’importo richiesto.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse.
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000 (15.000 per aziende agricole).

7. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.
Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento.
Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati negli allegati 1 e 3 del presente Avviso.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014.

8. SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:

  • dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio;
  • automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili;
  • impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
  • hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi (impianti, macchine, dispositivi e/o attrezzature) utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
  • mobili e arredi.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

  • consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
  • adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/2008 s.m.i.;
  • interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  • adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
  • le spese inerenti i compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.lgs 231/2001;
  • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  • mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda nel quale è compresa la rimozione dell’amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari);
  • acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l’erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve comunque possedere per avviare l’impresa o una nuova attività;
  • costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.

Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:
1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda;
2. invio della domanda on line;
3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 10,11,12,16 e 25.

10. ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso di un codice ditta registrato negli archivi INAIL. Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi cliccando sull’etichetta °Registrati” collocata in alto a destra nella home page del portale www.inail.it e selezionando la voce “Registrazione utente generico” (https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/autoregistrazione.action).
Le imprese del settore navigazione potranno registrarsi cliccando sull’etichetta “Registrati” collocata in alto a destra nella home page del portale e selezionando la voce “Registrazione ditta Settore Navigazione” (https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/autoregistrazioneNautica.action)

11. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
A partire dalla data del 21 gennaio 2014 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 8 aprile 2014 sul sito www.inail.it – sezione Servizi online (a tale ambiente si può accedere anche dall’apposito banner presente nella home page del sito o cliccando in alto a destra sull’etichetta °Entra”) le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

  • effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
  • verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
  • salvare la domanda inserita.

Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri (v. allegati 1, 2 e 3), associati sia a caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari 120 punti.
Dopo le ore 18,00 dell’8 aprile 2014 le domande salvate non saranno più modificabili.
A partire dal 10 aprile 2014 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. Qualora il documento in questione venga smarrito, sarà possibile accedere in procedura per il nuovo download fino a 24 ore prima dell’apertura dello sportello on line per la prima sessione di invio.

Facciamo presente che tutta la documentazione e la modulistica per partecipare al bando è reperibile nel sito INAIL alla voce ISI 2013.