PREVEDE LA REVISIONE DELLE ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI INAIL PER L’AGRICOLTURA

Si rende noto che sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 159 (c.d. Decreto sicurezza) recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il provvedimento introduce numerose novità, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza e di incrementare gli strumenti di prevenzione e di controllo.

Elenchiamo di seguito le principali novità introdotte, con particolare riferimento a quelle di maggiore interesse per il settore primario.

REVISIONE DELLE ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA (Art. 1)

L’art. 1 interviene sulla contribuzione antinfortunistica a carico delle aziende, attraverso una disposizione programmatica che riguarda anche il settore agricolo.

In sostanza viene autorizzata una revisione di tale meccanismo di oscillazione delle tariffe INAIL, dal quale dovranno restare in ogni caso escluse le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’intervento è orientato, in particolare, ad una riduzione del carico contributivo antinfortunistico attualmente gravante sui datori di lavoro agricolo, allo stato pari al 13,24 per cento, valore sensibilmente superiore alle aliquote massime previste per le attività più rischiose negli altri settori produttivi (corrispondenti al massimo all’11 per cento). La revisione dovrebbe riguardare anche la quota di contribuzione INAIL per i coltivatori diretti (attualmente pari a € 768,50 nelle zone normali e € 532,18 nelle zone montane e svantaggiate).

In tale prospettiva, giova ricordare come l’andamento infortunistico del settore primario registri da oltre un decennio un miglioramento importante, a fronte di un rilevante impegno delle imprese agricole – anche attraverso il sistema di bilateralità – in materia di formazione e di prevenzione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE LAVORO AGRICOLO DI QUALITà (ART. 2)

L’articolo 2 della norma in commento interviene sulla disciplina della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (RLAQ) modificando i requisiti di accesso e permanenza delle imprese agricole iscritte.

In particolare, tra le condizioni ostative all’iscrizione e al mantenimento nella Rete vengono espressamente ricomprese anche le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia sotto il profilo penale che amministrativo.

Viene inoltre introdotto, quale ulteriore requisito, l’assenza, negli ultimi tre anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

PRIORITà IN MATERIA DI VIGILANZA (SUBAPPALTO), BADGE DI CANTIERE, PATENTE A CREDITI (art. 3)

L’art. 3 contiene alcune misure di concreta applicazione – in particolare nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del Dlgs n. 81/2008 – e una serie di disposizioni programmatiche e organizzative finalizzate a rafforzare l’apparato di controllo ed incentivare la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Potenziamento dell’ispettorato nazionale del Lavoro (artt. 4 e 13) L’articolo 4 introduce una serie di misure volte a potenziare concretamente le attività di vigilanza e le funzioni ispettive, autorizzando l’INL, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato 300 nuovi ispettori, attraverso procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, e potenziando, con 100 unità in più, l’organico del contingente dell’Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.