In risposta ad un’interrogazione parlamentare il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che nessuna sanzione può essere comminata a coloro i quali non si siano dotati della strumentazione necessaria a consentire i pagamenti tramite POS

Dal 30 giugno 2014 decorreva l’obbligo per tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite Pos (bancomat), per importi superiori a 30 euro.
E difatti, l’art. 15 del D.L. 179/2012, come modificato dall’art. 9, comma 15 bis del D.L. 150/2013 (c.d. Decreto Milleproroghe), nel posticipare al 30 giugno il termine per accettare pagamenti tramite Pos, ha di fatto vanificato le disposizioni transitorie che erano state previste nel Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2014, il quale esonerava dall’ obbligo di accettare pagamenti tramite Pos (fino al 30 giugno) quei soggetti il cui fatturato nell’anno precedente a quello nel corso del quale era effettuato il pagamento fosse stato superiore a 200mila euro.
E’ evidente, quindi, che dal 30 giugno l’obbligo del POS opererà per tutti i pagamenti superiori a 30 euro, a prescindere dal fatturato conseguito nell’anno precedente.
In data 10 giugno 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che nessuna sanzione può essere comminata a carico di coloro i quali non si siano dotati della necessaria strumentazione al fine di consentire i pagamenti tramite Pos.
E difatti, come ribadito dal Ministero, il decreto non contiene alcun obbligo assoluto di “possedere un POS”, ma solo l’onere (non sanzionato) di accettare — a richiesta — tale forma di pagamento.
Cie detto, a livello operative si pone il problema di quali possano essere le conseguenze nel caso in cui non si consenta al debitore, che lo richiede, di pagare tramite Pos.
Se è pur vero, infatti, che il creditore, ha senza dubbio diritto a ricevere il proprio onorario/pagamento, potrebbe crearsi una situazione di stallo qualora se ne rifiuti il pagamento tramite Pos.
Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense ha ipotizzato che possa configurasi una sorta di mora del creditore (art. 1206 c.c.), che non libera il debitore dalla sua obbligazione ma determine la necessità che questi esegua il pagamento nelle forme previste dalla legge (ad esempio, tramite offerta reale). Tale interpretazione, sebbene in parte condivisibile, non è stata espressamente confermata dal Ministero, mentre occorrerebbero maggiori chiarimenti al riguardo.
Infine si evidenzia che il Ministero, nel ribadire la necessità di promuovere la diffusione e l’uso del pagamento con carte di debito e credito, ha ipotizzato di aprire al più presto dei tavoli di confronto con le Banche al fine di ridurre i costi legati alla disponibilità e all’utilizzo dei POS che andranno a gravare sulle imprese e sui professionisti.