Il nuovo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge Del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).
Lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del DM (MEF-MISE) del 27 novembre 2013 gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti dall’art. 4, comma 3, del Reg. (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso Regolamento.
Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.
Gli obiettivi elencati dal citato art. 4, comma 3, sono:

  • riduzione dei costi di produzione;
  • miglioramento e riconversione della produzione;
  • miglioramento della qualità;
  • tutela e miglioramento dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene e benessere dgli animali.

Nel dettaglio, la misura prevede:

  1. la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise ( sentito il Mef), l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti sopra descritti;
  2. la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
  3. la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario di cui al punto 1, con priorità di accesso.

La norma del decreto-legge Del Fare è stata attuata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2013 (in G.U. Serie Generale n. 19 del 24.1.2014).
Per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico e di accesso semplificato. Infatti, l’impresa presenta alla banca, tramite posta elettronica certificata, un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Una volta che la banca ha adottato la delibera di finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione all’impresa.
L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.
Con circolare del Direttore generale del MISE per gli incentivi alle imprese in data 10 febbraio 2014, n. 4567, sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell’intervento e definiti gli schemi di domanda, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico. Il comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014.
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).
I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sitro del MISE.

 Le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) alle domande più frequenti (Aggiornate al 21 febbraio 2014)

Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni in oggetto e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?

La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli che saranno pubblicati nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it.
La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa. (Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

Cosa si intende per data di avvio dell’investimento e quando può essere avviato l’investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo?

La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

E’ possibile accedere al contributo del Ministero senza aver richiesto un finanziamento bancario?

No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria.
In particolare, la concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
(Art. 4 DM 27 novembre 2013)

Come calcolo il contributo e dove è reperibile il software di calcolo dello stesso?

Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali.
Per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all’appendice allegata alla circolare. Un apposito foglio di calcolo sarà a breve disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it.
(Art. 6 DM 27 novembre 2013 – P.ti 5 e 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili?

  • Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER.
  • Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento.
  • Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

(Art. 7 DM 27 novembre 2013)

Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del finanziamento da parte della Banca?

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’ impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.
(Art. 8 DM 27 novembre 2013)

Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del contributo da parte del Ministero all’impresa?

L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
(Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)